Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sull’assegnazione del beneficio ex art. (TAR Marche n. 400 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione di un giudicato del giudice ordinario è procedibile quando sia decorso, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento e la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione al titolo, assegna un termine per l’ottemperanza e, in caso di inutile decorso, nomina il Commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando la sola nomina del Commissario risulti misura sufficiente in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza del Tribunale di Pesaro n. 324/2025, il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici considerati. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi promosso giudizio per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. La condizione dilatoria risulta pertanto soddisfatta e il ricorso è procedibile.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Sussistono dunque i presupposti di legge per l’accoglimento.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e ha assegnato il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il Commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario in funzione acceleratoria. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.