Conversione del permesso per protezione speciale secondo la disciplina transitoria (TAR Toscana n. 1050 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, nel dettare la disciplina transitoria dei permessi di soggiorno per protezione speciale, stabilisce che quelli in corso di validità sono rinnovati una sola volta per un anno e che «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge». La disposizione va interpretata nel senso di consentire la conversione anche per le istanze presentate dopo l’entrata in vigore della riforma, purché il titolo fosse in corso di validità a quella data. È pertanto illegittimo il provvedimento questorile che dichiari inammissibile la domanda sulla base del solo dato cronologico di presentazione. La circolare amministrativa che nega tale facoltà, in quanto contra legem, può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, senza necessità di autonoma impugnazione e senza spostamento della competenza territoriale.

Il Fatto

La ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato nel maggio 2023, con scadenza nel novembre 2024, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008. Avendo svolto regolare attività lavorativa, presentava nell’agosto 2023 domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato.

La Questura archiviava l’istanza per inammissibilità, sul presupposto che, per effetto del D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, non fossero più accoglibili le domande di conversione presentate dopo il 4 maggio 2023. L’interessata impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglieva l’istanza con ordinanza n. 128/2024. Il Ministero dell’Interno si costituiva e depositava relazione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il collegio concentra l’esame sull’unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 20/2023 e della presupposta circolare ministeriale n. 0050432 del 01.06.2023. La doglianza è ritenuta fondata.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: il provvedimento impugnato muove dall’assunto che la riforma abbia soppresso la possibilità di conversione dei permessi rilasciati per protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, in precedenza ammessa dall’art. 6 del d.lgs. n. 286/1998. La circolare aveva precisato che la normativa previgente si applicasse alle sole istanze depositate fino al 4 maggio 2023.

Tale ricostruzione è errata. L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023 reca una disposizione transitoria espressa: i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998 in corso di validità sono rinnovati una sola volta per un anno dalla scadenza, ma «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge».

Il collegio richiama la propria giurisprudenza (sentenze nn. 402 e 403 del 2024, n. 487 del 2024, nn. 619 e 620 del 2024), che ha letto la norma nel senso di consentire la conversione del permesso in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della riforma. Nel caso concreto il titolo della ricorrente era ancora valido a quella data, sicché doveva trovare applicazione la disciplina transitoria.

Quanto alla circolare, il Tribunale precisa che il suo annullamento non è necessario: una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che la applica, come affermato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 5664 del 2017 e dal TAR Lazio, Sez. II, n. 9882 del 2021. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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