Ordinanza di demolizione di serra non agricola legittima e atto dovuto (TAR Campania n. 775 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema della normativa urbanistica l’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, privo di margini di discrezionalità. In quanto tale essa non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità, essendo l’interesse pubblico in re ipsa, né la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per apporti partecipativi idonei a mutare l’esito. Il manufatto che, indipendentemente dai materiali e dal grado di amovibilità, presenti stabilità fisica e permanenza temporale integra nuova costruzione ed è estraneo alla nozione di pertinenza, che richiede dimensione ridotta e assenza di carico urbanistico. La destinazione a deposito di attrezzature e la realizzazione non idonea a semplice smontaggio escludono la qualificazione come impianto serricolo agevolato.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un fondo in zona agricola sul quale, in forza di una SCIA del 2017, ha realizzato un impianto presentato come serricolo. Il Comune ha accertato la presenza di un capannone a piano terra di circa mq. 570,00, pari a mc. 3135,00 di volumetria, con struttura in ferro, platea di fondazione, pilastri e travi, pareti laterali e copertura in plastica rigida, adibito a deposito di attrezzatura edile.
Con ordinanza n. 2435 del 13.12.2024 il Comune ha intimato la demolizione delle opere, rilevando che la SCIA non costituiva titolo abilitativo idoneo e che era stata comunque annullata. La proprietaria ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania deducendo l’assoggettamento dell’intervento a SCIA anziché a permesso di costruire, l’applicabilità della sola sanzione pecuniaria, il difetto di motivazione e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i motivi, per affinità contenutistica, e li rigetta tutti. La premessa è la qualificazione dell’ordinanza demolitoria: atto dovuto, vincolato e autonomo rispetto agli altri poteri repressivi, svincolato dalla ponderazione dell’interesse del privato al mantenimento del bene. Il carattere permanente dell’abuso non si consuma con il decorso del tempo e non ingenera alcun affidamento nel trasgressore.
Da qui la reiezione delle censure formali. L’ordinanza è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e individua le violazioni accertate, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. VII, n. 6301 del 2025. Non serve una motivazione esplicita sull’interesse pubblico al ripristino, come precisato da TAR Napoli, sez. VIII, n. 1463 del 2024. Quanto all’art. 7 della legge n. 241/1990, non vi è obbligo di comunicazione di avvio, perché la partecipazione non potrebbe condurre a esito diverso, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, come in TAR Roma, sez. II, n. 22347 del 2024.
Sul piano sostanziale il Collegio rileva che le opere sono state eseguite in zona agricola, ove le NTA non consentono simili strutture, e in area sottoposta alle norme del PSAI con pericolosità media P2, rischio medio R2 e vulnerabilità bassa V1. Le fotografie del verbale di sopralluogo dimostrano che il manufatto è adibito a deposito di attrezzatura edile e non a serra, in contrasto con la ratio della normativa agevolativa, che incentiva strutture funzionali all’attività agricola. I materiali impediscono la visione dall’esterno e non consentono un immediato e semplice smontaggio.
Il manufatto integra pertanto gli estremi della nuova costruzione, che ricorre in ogni trasformazione edilizia con carattere di stabilità fisica e permanenza temporale. Manca invece la pertinenza urbanistica, che richiede non solo il nesso strumentale con l’opera principale ma anche dimensioni ridotte e assenza di carico urbanistico, secondo le coordinate di TAR Napoli, sez. II, n. 535 del 2020 e Cons. Stato, sez. II, n. 5130 del 2019. L’ordinanza è quindi legittima per la rilevante consistenza abusiva delle opere e il ricorso è rigettato, con spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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