Riequilibrio finanziario e ottemperanza al giudicato con commissario ad acta (Cons. Stato n. 10518 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 sospende le procedure esecutive dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino all’approvazione o al diniego del piano. L’approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti fa venir meno la causa di sospensione, con la conseguenza che le procedure possono riprendere. Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mera adozione del piano è infondata quando l’approvazione sia già intervenuta. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice determina il risarcimento secondo i criteri già fissati ex art. 34, comma 4, c.p.a. e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di reiterato inadempimento.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Consiglio di Stato, Sezione Settima, la sentenza n. 1067 dell’1.2.2024, con cui era stato accolto il ricorso per risarcimento del danno. La decisione aveva fissato i criteri di quantificazione e assegnato all’ente un termine di novanta giorni per formulare la proposta risarcitoria, previa trasmissione della documentazione da parte della creditrice entro trenta giorni.
Il Comune non ha formulato alcuna proposta, né nel termine né successivamente. La società ha quindi proposto ricorso ex art. 112 c.p.a. per ottenere la determinazione della somma dovuta e la condanna al pagamento. L’amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità per l’avvenuta adozione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con delibera consiliare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, incentrata sull’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. La norma dispone che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino all’approvazione o al diniego del piano.
Nel caso concreto è pacifico che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con dispositivo dell’8 ottobre 2024, ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale. Da ciò il Consiglio di Stato trae la conseguenza che la causa di sospensione è venuta meno.
Il passaggio argomentativo centrale è di ordine sistematico. La sospensione prevista dalla legge impedisce solo che le procedure esecutive temporaneamente intraprese possano avere corso, ma non anche che le stesse possano riprendere nel momento in cui la causa di sospensione sia venuta meno. L’eccezione è pertanto respinta.
Superato il profilo preliminare, il Collegio esamina la difesa dell’ente, secondo cui l’inottemperanza sarebbe dipesa da causa non imputabile, perché la documentazione prodotta dalla società non sarebbe stata ritenuta idonea alla formulazione dell’offerta. La tesi è ritenuta genericamente formulata e infondata, priva di supporto documentale e contraddetta dalla copiosa documentazione versata in atti, che consente la determinazione del risarcimento secondo i criteri già indicati nella sentenza n. 1067 del 2024.
Il ricorso è quindi accolto. Il Comune è condannato al risarcimento del danno entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di reiterato inadempimento il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, che si sostituirà all’ente nell’esecuzione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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