Requisito necessario della tutela dei consumatori nell’ammissione alla sperimentazione FinTech (Cons. Stato n. 1246 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di parere sullo schema di regolamento attuativo dell’articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge n. 34/2019, la Sezione consultiva per gli atti normativi afferma che la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali costituisce finalità fondamentale e requisito necessario, al pari dell’innovazione tecnologica, ai fini dell’ammissione alla sperimentazione FinTech (c.d. sandbox regolamentare). È, pertanto, non conforme alla norma primaria la disposizione regolamentare che configuri la tutela dell’utente finale solo in via eventuale e residuale, degradandola a criterio meramente sussidiario rispetto al requisito dell’attività significativamente innovativa. Nell’ambito della sperimentazione nei settori bancario, finanziario e assicurativo, l’esigenza di semplificazione delle procedure di accesso non può tradursi in un sacrificio degli obiettivi di protezione degli investitori e di integrità dei mercati sanciti dalla legge.

Il Fatto

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale recante il regolamento per l’attuazione dell’articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech, volto ad abrogare e sostituire il decreto ministeriale n. 100 del 2021. Il nuovo regolamento risponde alla necessità, segnalata da Banca d’Italia, CONSOB e IVASS, di semplificare i presupposti per la partecipazione alla sperimentazione, a fronte di un significativo calo delle richieste di ammissione alla sandbox, pari a circa l’80,7% tra la prima e la seconda finestra temporale.

A seguito del parere interlocutorio n. 1532/2025, l’Amministrazione ha trasmesso la documentazione integrativa, dissentendo tuttavia da alcune osservazioni del Collegio, in particolare in tema di definizioni e di requisiti per l’accesso alla sperimentazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione osserva che, nonostante l’integrazione istruttoria, l’Amministrazione non ha fornito dati sui risultati conseguiti dalle sperimentazioni finora realizzate rispetto agli obiettivi stabiliti dalla legge, in termini di accresciuta protezione dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali. Tale carenza non consente di valutare appieno l’effettiva capacità delle modifiche proposte di sviluppare in modo efficace la sperimentazione sotto il controllo delle Autorità. Il Collegio invita, inoltre, a valutare la funzionalità del mantenimento di diversi ambiti di sperimentazione gestiti direttamente dalle Autorità, che potrebbero costituire una duplicazione e che rappresentano una delle cause principali della diminuzione delle richieste.

Con riguardo al merito dello schema, la Sezione rileva che l’articolo 6, comma 1, dello schema di decreto configura l’attività come significativamente innovativa quando fa leva su elementi di innovazione tecnologica e si differenzia dall’offerta presente sul mercato di riferimento (lettera a), mentre solo in via eventuale e residuale è previsto il requisito della tutela dell’utente finale (lettera b, punto 1). Tale impostazione non appare conforme al dettato della norma primaria, che individua nella protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali una delle finalità fondamentali dell’intervento normativo.

La Sezione richiama le stesse Autorità di vigilanza, che hanno evidenziato la necessità di assicurare la promozione dell’innovazione nella tecno-finanza, l’integrità dei mercati e la tutela degli utenti, contenendo i rischi derivanti da tali attività. In attuazione della norma di legge, occorre pertanto modificare l’articolo 6 dello schema, prevedendo che la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali costituisca requisito necessario, al pari dell’innovazione tecnologica, ai fini dell’ammissione alla sperimentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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