Circolazione abusiva con patente sospesa: annullata la revoca se priva di valido presupposto (TAR Puglia n. 10 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione della violazione di cui all’art. 186, comma 2, lettera a), cod. strada (guida in stato di ebbrezza) è legittima solo quando l’accertamento del tasso alcolemico sia compiuto in presenza di circostanze che rendano plausibile una condotta di guida in stato di alterazione, immediatamente precedente al controllo, ovvero l’imminente ripresa della marcia in tale condizione. La mera presenza del conducente a bordo di un veicolo fermo, intento a consumare alcolici in area privata e non soggetta a pubblico transito, non integra la fattispecie. Ne consegue che la revoca della patente disposta ai sensi dell’art. 218, comma 6, cod. strada per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione è illegittima quando tale sospensione sia stata a sua volta disposta su un presupposto fattuale insussistente.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un controllo dei Carabinieri effettuato in ora notturna nei pressi di un’area di servizio. Il ricorrente, trovato alla guida di un veicolo fermo in area non soggetta a pubblico transito mentre consumava una birra, veniva sottoposto ad etilometro con esito di lieve superamento dei limiti. Gli veniva contestata la violazione dell’art. 186 cod. strada, con conseguente sospensione della patente, poi sospesa dal Giudice di pace su ricorso dell’interessato e successivamente revocata dalla Prefettura ai sensi dell’art. 218, comma 6, cod. strada per aver circolato durante il periodo di efficacia della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che la contestazione della guida in stato di ebbrezza richiede la verifica del tasso alcolemico secondo modalità regolamentari, ma che tale verifica, quando eseguita su soggetto a bordo di un veicolo fermo, può legittimamente fondare la sanzione solo in presenza di circostanze indizianti di una condotta di guida pericolosa, immediatamente precedente al controllo, o della volontà di riprendere la marcia nello stato di alterazione.

Nella specie, la condotta del ricorrente era palesemente inattiva sotto il profilo della circolazione: il veicolo non era di sua proprietà, stazionava da almeno venti minuti con motore spento in area privata, in prossimità dell’abitazione del soggetto controllato. Il consumo della bevanda constatato dai verbalizzanti rendeva verosimile che il leggero superamento del tasso fosse sopravvenuto alla guida. L’accertamento del tasso alcolemico, pertanto, non poteva essere posto a fondamento della contestazione di guida in stato di ebbrezza, risultando la sospensione della patente conseguentemente illegittima.

La successiva revoca del documento di guida è stata adottata sulla base di un presupposto viziato a monte: la circolazione abusiva durante la sospensione, ex art. 218, comma 6, cod. strada, presuppone la validità del provvedimento sospensivo che, invece, nella specie difetta. Il Collegio accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati, compensando le spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *