Sei scatti stipendiali al T.F.S. anche per cessazione dal servizio a domanda (TAR Puglia n. 1114 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spetta ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio anche al personale collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso del doppio requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno fissato dal comma 2 della disposizione non è perentorio e non comporta alcuna decadenza, non essendo qualificato come tale né accompagnato da comminatoria espressa. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti esclusivamente ai fini della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. La sostenibilità della spesa previdenziale non consente di attribuire alla previsione di legge un contenuto opposto a quello letterale.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alle forze di polizia e in servizio con la qualifica di Assistente Capo, ha chiesto nel 2021 all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali maturati, essendo stato collocato in quiescenza a domanda nel novembre 2020. L’Istituto ha respinto l’istanza osservando che il beneficio, ai fini del T.F.S., spetta esclusivamente in caso di cessazione per limiti di età, decesso o inabilità.
Il lavoratore ha impugnato il diniego e i prospetti di liquidazione davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione della disciplina dei sei scatti e chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo l’assenza dei presupposti per la cessazione a domanda, il carattere decadenziale del termine del 30 giugno e i vincoli di sostenibilità della spesa previdenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di diritti soggettivi perfetti in materia di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.. Nel merito ha rilevato che il dato testuale dell’art. 6-bis, comma 2, impone il riconoscimento dei sei scatti al personale collocato a riposo dopo i 55 anni di età e con 35 anni di servizio utile, senza ulteriori limitazioni.
Quanto all’ambito soggettivo, il Tribunale ha ricostruito la nozione di forze di polizia richiamata dalla legge n. 121/1981 e dal d.P.R. n. 150/1987, concludendo che essa comprende gli appartenenti con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Ha richiamato sul punto Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3807 del 2024.
Ha poi disatteso l’eccezione fondata sull’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997: tale norma riguarda la sola base pensionabile, mentre l’art. 6-bis opera ai fini della indennità di buonuscita, non esistendo alcuna disposizione che imponga la coincidenza delle due basi di calcolo. Il Collegio ha richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 1906/2019 e la sentenza Cons. Stato, Sez. II, n. 2831/2023.
Ha escluso, inoltre, che il termine del 30 giugno sia perentorio: la disposizione non lo qualifica tale né ricollega al superamento alcuna decadenza. In materia di diritti patrimoniali dei pubblici impiegati non opera alcuna decadenza in assenza di comminatoria espressa, con il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1231/2019 e alla giurisprudenza amministrativa conforme.
Infine, il richiamo ai principi di sostenibilità e prevedibilità della spesa e all’art. 81 Cost. è stato respinto: di fronte a una previsione di legge espressa non può utilizzarsi l’attività interpretativa per attribuirle un contenuto opposto. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del diniego e accertamento del diritto al beneficio, condanna dell’INPS al pagamento delle somme aggiuntive e riconoscimento dei soli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Spese compensate.
Nota della Redazione
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