Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1781 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. il titolo rappresentato dal giudicato del giudice ordinario non ha efficacia costitutiva del diritto di credito, ma consente soltanto il soddisfacimento di una pretesa già accertata, la cui esatta dimensione va determinata secondo il titolo, le norme applicabili e gli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione resistente, se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili. Accertata l’inottemperanza, va assegnato all’ente un termine di sessanta giorni per il pagamento e nominato, per l’ipotesi di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma per ogni anno scolastico, a titolo di carta docente, per gli anni dal 2018/2019 al 2022/2023. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione.
Poiché l’ente debitore non ha corrisposto alcunché, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia e di condannare l’amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha innanzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice ha però precisato la natura del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da questa premessa deriva una conseguenza rilevante per il creditore: l’entità delle somme richieste, così come calcolata nel ricorso, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e seguenti cod. civ.
Il collegio ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che sia avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli oneri ivi previsti. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese