Obblighi di bonifica per contaminazioni storiche e successione per fusione (Cons. Stato n. 10516 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di bonifica previsti dal codice dell’ambiente non hanno natura sanzionatoria o afflittiva, ma riparatoria, e sono finalizzati a rimuovere una situazione di pregiudizio attuale. La loro applicazione alle contaminazioni storiche non integra una retroattività vietata, poiché non si sanzionano ora per allora condotte passate, ma si impone il ripristino di una condizione di contaminazione perdurante. Il soggetto che ha cagionato la contaminazione, beneficiando dei correlati vantaggi economici, è tenuto agli interventi di messa in sicurezza e bonifica. La società incorporante subentra per fusione negli obblighi della società responsabile incorporata, in virtù del principio di continuità dell’impresa. Il nesso causale può essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, mediante presunzioni semplici, e il soggetto individuato non può limitarsi a prospettare genericamente la responsabilità di terzi.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’attività produttiva svolta nel Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico” e, in particolare, l’area “V – zona Valletta”, contaminata da mercurio, diossine, idrocarburi e PCB. La Provincia di Mantova, all’esito di un procedimento avviato nel 2019, ha ritenuto la società appellante responsabile della contaminazione e le ha ordinato di presentare una proposta progettuale di bonifica.

Il ricorso di primo grado, articolato in dieci motivi e integrato da motivi aggiunti, è stato respinto dal TAR Lombardia. La società ha proposto appello, deducendo l’illegittimità dell’applicazione degli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006 a condotte anteriori alla riforma del 1997, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della successione negli obblighi di bonifica. La società appellante era subentrata per fusione alla Montedison, storicamente responsabile della gestione dello stabilimento. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 10 del 2019, il Consiglio di Stato ribadisce che gli obblighi in questione sono trasmessi per fusione, quale espressione del principio cuius commoda eius et incommoda e della continuità dell’impresa sul piano economico-sostanziale.

Sul piano eziologico, la Corte conferma che l’accertamento del nesso causale si fonda sul criterio del più probabile che non. L’amministrazione può avvalersi di presunzioni semplici, purché sorrette da indizi plausibili, quali la vicinanza dell’impianto e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e i componenti impiegati. Il soggetto individuato non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa la responsabilità di terzi, ma deve provare con pari analiticità la reale dinamica alternativa. Nel caso concreto, gli elementi convergenti — gestione pluriennale del sito, contaminazione da mercurio in tutte le matrici, impiego di celle a catodo di mercurio — sostengono l’imputazione.

Quanto alla dedotta violazione dei principi di legalità e irretroattività, la Corte richiama la sentenza n. 10 del 2019 e la decisione n. 3 del 2021: le misure introdotte nel 1997 perseguono una finalità di salvaguardia del bene ambiente e non appartengono al diritto punitivo. Non vi è quindi retroazione di istituti, ma applicazione degli strumenti di protezione al momento in cui si accerta un pregiudizio in atto. Il danno ambientale era ab origine ingiusto, e l’obbligo di bonifica costituisce un sistema aggiuntivo di tutela rispetto all’ordinaria responsabilità civile.

Il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per la natura riparatoria e non sanzionatoria dei doveri di bonifica, e respinge la tesi secondo cui la qualificazione della retroattività sarebbe riservata alla Corte costituzionale, trattandosi di interpretazione rientrante nelle prerogative del giudice comune. Quanto al rinvio pregiudiziale, la Corte esclude la necessità di investire la Corte di Giustizia: l’art. 16 della direttiva 2004/35/CE consente agli Stati membri disposizioni più severe, come confermato dalla sentenza Ungheria c. Commissione europea (C-129/16). L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *