Archiviazione del rinnovo del permesso di soggiorno e contraddittorio procedimentale (TAR Toscana n. 1051 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, motivata dal mancato ritiro del preavviso di rigetto, è illegittima se l’amministrazione non attiva il contraddittorio procedimentale e non consente all’interessato di illustrare le ragioni che hanno determinato l’assenza dal territorio nazionale. L’art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999 consente il diniego del rinnovo per interruzione del soggiorno oltre sei mesi, ma solo previa verifica dell’insussistenza di gravi e comprovati motivi. Le restrizioni alla circolazione imposte dalla crisi pandemica e le ragioni di salute, non contestate, integrano causa di forza maggiore. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 è necessario anche rispetto alle ragioni dell’archiviazione, che chiude il procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina cinese titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro scaduto il 3.09.2019, presenta in data 16.09.2019 istanza di rinnovo alla Questura di Pisa. Dal 13.10.2019 si trattiene in Cina per motivi personali e vi rimane fino al rientro in Italia, reso possibile dalla cessazione delle restrizioni alla circolazione imposte nel paese d’origine per la crisi pandemica.

Al rientro, in data 13.10.2023, le viene notificato il decreto questorile del 7.09.2021 con cui è disposta l’archiviazione dell’istanza, motivata dalla mancata presentazione agli appuntamenti fissati per la notifica del preavviso di rigetto e dalla rilevata carenza di adeguata sistemazione alloggiativa. Propone ricorso per l’annullamento, deducendo violazione degli artt. 3, 6 e 10-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 5 del D.lgs. n. 286/1998, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica, trattiene la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato l’unico motivo. Il decreto impugnato afferma di aver assolto agli oneri dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 mediante l’invito al ritiro della comunicazione presso gli uffici questorili. È però pacifico tra le parti che la ricorrente sia rimasta in Cina dal 13.10.2019 al 13.10.2023 per problemi di salute, dei quali offre principio di prova, e per le misure restrittive adottate dal locale governo, venute meno in data 8.01.2023. Tali circostanze non risultano contestate dall’amministrazione.

Il Tribunale richiama l’art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, secondo cui il permesso non è rinnovabile se lo straniero ha interrotto il soggiorno per oltre sei mesi, salvo che l’interruzione dipenda da altri gravi e comprovati motivi. Nel caso concreto l’assenza supera l’anno, ma le sue ragioni si ricondiscono agevolmente a tale clausola: le comprovate ragioni di salute e le restrizioni pandemiche, evento imprevedibile nelle sue conseguenze sulla libertà di movimento, integrano una causa di forza maggiore.

La giurisprudenza citata — T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 20/11/2023, n. 2719 e Cons. Stato, Sez. III, 28/11/2018, n. 6759 — conforta l’orientamento: la legittimità del diniego fondato sull’assenza è possibile solo in caso di mancata dimostrazione dei gravi e comprovati motivi. L’amministrazione ha l’onere di appurare che tali ragioni non sussistano, non mediante istruttoria proattiva, ma consentendo all’interessato di illustrare le proprie ragioni.

Nel procedimento non vi è stato contraddittorio sulle ragioni ostative, né valutazione dei motivi che hanno trattenuto la richiedente all’estero. Le ragioni dell’improcedibilità sono tutte procedurali. Manca inoltre il contraddittorio sulle ragioni dell’archiviazione, che chiude il procedimento e nega l’accoglimento dell’istanza: l’amministrazione avrebbe dovuto darne preavviso, risultando violato l’art. 10-bis (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 05/10/2018, n. 1687; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 17/04/2023, n. 2345).

Nulla osta alla riapertura del procedimento per le necessarie attività istruttorie, ipotesi peraltro paventata dall’amministrazione, che nel provvedimento si riserva di riesaminare la posizione qualora il richiedente documenti i requisiti. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato ai fini della riapertura del procedimento, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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