Indennità trasferimento esclusa per soppressione reparto e assegnazione sede limitrofa (TAR Piemonte n. 390 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001, l’esclusione del beneficio disposta dall’art. 1, comma 1-bis, l. n. 86/2001 opera quando il trasferimento d’autorità consegua alla soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni e la nuova assegnazione avvenga presso una sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri. Il riferimento normativo alla “sede di servizio” non è fungibile con quello al “Comune confinante” di cui al comma 1, avendo il legislatore adottato una nozione organizzativa e non geografica, con la conseguenza che l’indennità non spetta anche quando la sede più vicina tra quelle esistenti sia ubicata in un Comune non confinante con quello di provenienza. Il beneficio resta escluso, in radice, quando la maggiore distanza della nuova sede sia il frutto di una scelta personale del militare, ancorché la causa del trasferimento sia eteronoma.

Il Fatto

Il Comando generale della Guardia di Finanza disponeva la soppressione della Stazione di Soccorso alpino ubicata in un Comune piemontese, con decorrenza dal 31.07.2016. Ai militari del reparto soppresso veniva offerta la possibilità di partecipare alla procedura di reimpiego presso sedi di servizio ricomprese nel Comando regionale o in quelli confinanti, anche in soprannumero rispetto agli organici. I militari odierni ricorrenti venivano conseguentemente trasferiti in conformità delle preferenze espresse.

Nel dicembre 2020 gli stessi richiedevano all’Amministrazione il riconoscimento dell’indennità di trasferimento d’autorità e delle connesse indennità. La richiesta veniva respinta con provvedimento del gennaio 2021, sul rilievo che il trasferimento era avvenuto all’interno delle circoscrizioni di servizio limitrofe a quella della stazione soppressa e, per due militari, presso sedi più distanti autonomamente prescelte. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame muovendo dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001 riconosce l’indennità mensile al personale trasferito d’autorità ad altra sede sita in un Comune diverso da quello di provenienza. L’art. 1, comma 1-bis, introdotto dall’art. 1, comma 163, l. n. 228/2012, esclude tale indennità e ogni altro rimborso nei casi di trasferimento d’autorità determinati dalla soppressione o dislocazione dei reparti, con nuova assegnazione a una sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri.

Sul piano fattuale, otto ricorrenti sono stati assegnati a una sede limitrofa rispetto a quella soppressa, risultando pacifico che non esistevano altre sedi di servizio più vicine. Gli altri due sono stati trasferiti in sedi più distanti, ma per assecondare specifiche esigenze personali e familiari espressamente rappresentate: in un caso la richiesta era motivata dall’avvicinamento alla famiglia, nell’altro la sede era stata autonomamente scelta pur essendo disponibili reparti limitrofi. Tali scelte escludono in radice il diritto all’indennità.

Il punto centrale attiene alla nozione di “sede di servizio limitrofa”. Il TAR non condivide l’orientamento amministrativo che la equipara al “Comune confinante” di cui al comma 1. La diversa terminologia non è casuale: il criterio letterale e quello della coerenza intrinseca del testo impongono di dare senso a entrambe le proposizioni, secondo il canone magis ut valeat quam pereat, senza deprivare di efficacia la disposizione introdotta nel 2012. Il legislatore, ove ha voluto riferirsi a una mera espressione geografica, lo ha fatto espressamente nel comma 1.

La scelta di una nozione organizzativa è ragionevole. Il trasferimento per soppressione del reparto costituisce un factum principis: non deriva da una volontà dell’Amministrazione di riassegnare singolarmente un dipendente, ma da scelte generali di macro-organizzazione che eliminano la sede. In tale evenienza l’assegnazione alla sede più vicina tra quelle esistenti esclude il beneficio anche se ubicata in Comune non confinante, non esistendo in concreto reparti in Comuni confinanti. La lettura rigorosa è coerente con la ratio restrittiva del beneficio e con la limitazione della nozione di contiguità alla sede di servizio, intesa come unità organizzativa più vicina a quella soppressa.

Il Collegio richiama un precedente del TAR Veneto n. 363/2017, ne prende le distanze dall’orientamento del Cons. Stato n. 5125/2022 e n. 10156/2025, e aderisce alla lettura accolta dal TAR Calabria n. 2/2022 e dal TAR Campania n. 2624/2023. Il ricorso collettivo è quindi respinto. Le peculiarità della controversia e l’obiettiva controvertibilità delle questioni giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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