Tamponamento del portico e nuovo volume: sempre necessario il titolo edilizio (TAR Emilia-Romagna n. 1192 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un vano aggiuntivo mediante la tamponatura di un portico comporta la creazione di nuovo volume e configura un intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, che richiede il previo rilascio del titolo edilizio. La repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata e doverosa, legittimamente esercitabile anche a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva. Grava esclusivamente sul privato l’onere di dimostrare la sussistenza di un titolo legittimante le opere, secondo il principio di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 cod. civ..
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Montescudo-Montecolombo, recante l’ordine di demolizione delle opere abusive e di rimessa in pristino dello stato legittimo del fabbricato di sua proprietà. L’intervento contestato consisteva nel tamponamento totale di un terrazzo coperto (portico) con muratura e infissi in vetro e alluminio per una superficie di circa 38,80 mq, qualificato dal Comune come ristrutturazione edilizia con trasformazione di superficie accessoria in superficie utile, realizzata in assenza di titolo abilitativo.
La ricorrente sosteneva che l’installazione delle antine in vetro non determinasse alcun ampliamento di volume, essendo il portico già computato come volumetria nella variante alla concessione edilizia del 1994, e che l’intervento fosse riconducibile all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso la censura relativa alla tardività dell’azione repressiva, richiamando il principio per cui il ritardo nell’adozione del provvedimento non costituisce vizio dell’atto, avendo il termine di conclusione del procedimento natura ordinatoria, salva diversa qualificazione legislativa. La repressione degli abusi edilizi è stata inoltre qualificata come attività vincolata e doverosa, non sindacabile sotto il profilo del bilanciamento degli interessi privati.
Quanto al merito, il Collegio ha rilevato che l’assunto della ricorrente circa la legittimazione dell’intervento risultava del tutto indimostrato, non essendo stati prodotti in giudizio i titoli edilizi del 1992 e del 1994 né altri elementi documentali a sostegno delle proprie argomentazioni.
La Corte ha applicato il principio per cui grava sul privato, anche ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare l’esistenza di un titolo legittimante le opere, non potendo l’Amministrazione sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione di circostanze favorevoli all’interessato.
In assenza di un valido titolo, è stato richiamato il consolidato orientamento per cui la tamponatura di un portico realizza un nuovo volume e richiede pertanto il titolo edilizio. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
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Nota della Redazione
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