Clausole economiche del bando e onere di rigorosa prova del gestore uscente (Cons. Stato n. 10525 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il fatturato storico del precedente concessionario costituisce base di riferimento, di massima, per la redazione del piano economico finanziario, ma non è vincolante e può essere corretto da ragionevoli fattori di crescita. Chi deduce l’impossibilità di formulare un’offerta seria e consapevole deve darne rigorosa dimostrazione, trattandosi di eccezione al regime ordinario di impugnazione differita del bando. In presenza di clausole che non impediscono in modo assoluto la partecipazione né la formulazione dell’offerta, la censura è inammissibile o infondata. La mera contestazione delle stime della stazione appaltante, priva di raffronto con i fattori di correzione e con esperienze similari, non integra la prova dell’irragionevolezza del bando.

Il Fatto

Il gestore uscente di uno spazio adibito a caffetteria e bar all’interno di un complesso museale romano impugnava dinanzi al TAR Lazio il bando della nuova concessione, che prevedeva un canone annuo elevato e introiti stimati superiori al fatturato storico dell’appellante. Il ricorrente riteneva che i criteri del bando non consentissero di formulare un’offerta seria e consapevole.

Il TAR rigettava in parte perché infondato e in parte dichiarava inammissibile per genericità. Il gestore proponeva appello articolando tre motivi: mancata considerazione del fatturato storico, insostenibilità del piano economico finanziario e inadeguatezza dei requisiti di capacità tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la regola sull’impugnazione immediata del bando. Secondo l’Adunanza plenaria n. 4 del 2018, bandi e lettere d’invito si impugnano di norma con gli atti applicativi; fanno eccezione le clausole che impediscono la partecipazione o che recano disposizioni abnormi o irragionevoli, tali da rendere impossibile il calcolo di convenienza. L’eccezione va interpretata in senso stretto e provata con rigore.

Quanto ai primi due motivi, il fatturato storico dell’ex concessionario è una valida base per un piano sostenibile, ma nel caso è soggetto a fattori di correzione: obiettivo di innalzare la qualità del servizio, aumento costante dei visitatori in vista del Giubileo 2025 e ampliamento della capienza da 45 a 62 posti. La relazione tecnica di parte non tiene conto di questi elementi e si limita ai dati storici dal 2016 al 2022, senza stime future.

La Corte rileva inoltre che la stazione appaltante ha svolto istruttoria approfondita, con benchmark rispetto a realtà similari, non contestati nel merito. Alla gara hanno partecipato nove operatori, elemento che rende generica la contestazione sulle stime. Le censure sull’ampliamento dei locali restano prive di ricostruzione planimetrica e di calcolo.

Il terzo motivo concerne i requisiti di capacità tecnica. Si tratta di clausole non immediatamente lesive, non qualificabili come autoescludenti o autoimpeditive; la censura va rigettata. L’appello è infondato e le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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