Condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 1052 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il c.d. terzo condono è ammesso, anche in Sicilia, esclusivamente per gli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici. L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, preclude la sanatoria delle opere realizzate in area vincolata in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici. La sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale ha caducato la legge regionale di interpretazione autentica, lasciando fermo il divieto per le nuove volumetrie. Il parere della Soprintendenza, ove i presupposti di sanabilità manchino, assume carattere vincolato e la preclusione è assoluta. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile per il decorso del tempo, né opera il silenzio assenso in materia di condono.

Il Fatto

Il ricorrente presentava nel dicembre 2004 istanza di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003 per un fabbricato realizzato in muratura, adibito a civile abitazione, su un immobile ubicato nell’isola di Vulcano, nel Comune di Lipari, per un volume complessivo di mc. 626,20.

Nel 2018 chiedeva il parere di competenza alla Soprintendenza di Messina, che lo rigettava in ottemperanza alla circolare assessoriale n. 2/2022, ordinando la rimessione in pristino. Il Comune di Lipari negava quindi la sanatoria nel settembre 2023, richiamando il parere contrario. Il ricorrente impugnava il diniego comunale, il presupposto parere della Soprintendenza e la circolare, deducendo vizi procedurali, difetto di motivazione, antecedenza delle opere rispetto al piano paesaggistico, formazione del silenzio assenso e insussistenza del grave danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso infondato e ritiene di poter prescindere dall’esame della ricevibilità dell’impugnativa del parere notificato al tecnico incaricato, presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio. Sul nucleo della vicenda richiama le proprie precedenti decisioni in controversie analoghe, che hanno già fatto applicazione della sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata illegittima la l.r. n. 19/2021 per lesione della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente.

Il terzo condono in Sicilia resta pertanto regolato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004. Alla luce dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, nelle aree a vincolo relativo sono sanabili i soli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici. Il fabbricato era già vincolato all’epoca della realizzazione, essendo l’intero territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico sin dal decreto presidenziale regionale del 1966, più volte prorogato fino all’adozione del piano paesaggistico.

Anche accedendo alla tesi del ricorrente sull’ultimazione dell’opera prima dell’apposizione del vincolo, difetterebbe comunque una condizione di sanabilità: l’intervento non rientra tra quelli di minore rilevanza e presenta opere di tipologia 1, con creazione di nuova volumetria. In ambito paesaggistico rileva la creazione di ogni tipo di volume, essendo irrilevante la distinzione tra volumi tecnici e non, interrati o fuori terra; la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, considerando l’impatto sull’assetto del territorio.

Quanto al difetto di motivazione, il richiamo alla circolare n. 2/2022 è sufficiente, individuando il provvedimento in modo chiaro gli estremi dell’atto richiamato. Non è configurabile un affidamento tutelabile per il lungo tempo trascorso dall’istanza, non potendo il decorso del tempo legittimare una situazione contra ius. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in difetto dei presupposti, assume carattere vincolato. La natura vincolata dell’atto esclude la disparità di trattamento e rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di diniego.

Il silenzio assenso non è invocabile in materia di condono, né trova applicazione l’art. 29 della l.r. n. 7/2019. Il motivo di incompetenza della Soprintendenza all’ordine di ripristino, formulato solo nella memoria difensiva, è inammissibile in quanto nuovo. Il ricorso è respinto con condanna alle spese in favore dell’Assessorato regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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