Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Liguria n. 949 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esclusione dalla gara dell’operatore economico ricorrente determina il difetto di interesse alla coltivazione del ricorso avverso la lex specialis e gli atti della procedura, rendendo il ricorso improcedibile. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame nel merito delle censure dedotte, attesa l’inutilità di una decisione su un provvedimento che non è più in grado di produrre un’utilità concreta in capo al ricorrente. Le spese di lite possono essere compensate quando la definizione in rito avviene su concorde richiesta delle parti e in considerazione della natura della pronuncia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il bando e il disciplinare di una procedura aperta per l’affidamento di una fornitura annuale di additivo chimico polielettrolita cationico in emulsione, indetta da un Consorzio per la depurazione delle acque di scarico. La società deduceva il carattere escludente delle clausole della lex specialis, avendo il Consorzio negato, con note del 6 novembre 2025, la possibilità di eseguire il sopralluogo e il prelievo dei fanghi, e agiva anche per il risarcimento dei danni. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva ammesso la ricorrente alla gara. Successivamente la società veniva esclusa dalla procedura e dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendo la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese. Il Consorzio aderiva alla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, essendo stata esclusa dalla gara. Ha ritenuto che la sopravvenuta esclusione rendesse ormai inutile la decisione sulle censure avverso il bando e gli atti connessi, non potendo la sentenza produrre alcuna utilità concreta in capo alla società. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle doglianze. Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, attesa la definizione in rito e la concorde richiesta delle parti.
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Nota della Redazione
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