Autonomia dei procedimenti paesaggistici e divieto di condizioni ulteriori al parere favorevole (TAR Sardegna n. 1052 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere paesaggistico favorevole reso in sede di riesercizio del potere a valle di un giudicato amministrativo non può essere condizionato alla rimessione in pristino di manufatti oggetto di un distinto e autonomo procedimento di compatibilità paesaggistica. La sorte dei locali tecnici interrati, accertati come abusivi e non sanabili, resta autonoma e potrà essere perseguita mediante i poteri repressivi degli abusi edilizi, ma non costituisce presupposto della valutazione di compatibilità dell’intervento di sopraelevazione. Ove il giudice amministrativo abbia riconosciuto un potere residuo in capo alla Soprintendenza, questo si esplica legittimamente nella imposizione di misure compensative pertinenti all’impatto dell’intervento, non in condizioni estranee al procedimento. Ne deriva l’annullamento parziale degli atti nella sola parte in cui il parere favorevole è subordinato al ripristino dei predetti locali.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura alberghiera sottoposta a vincolo paesaggistico. Dopo una complessa vicenda giudiziaria, definita con una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato il diniego di nulla osta sull’ampliamento in sopraelevazione e confermato la legittimità del diniego di compatibilità paesaggistica dei locali tecnici interrati a servizio della piscina, la Soprintendenza è stata chiamata a riesercitare il potere.
In sede di conferenza dei servizi ha reso un parere favorevole sull’ampliamento, ma lo ha condizionato, tra l’altro, alla rimessione in pristino dei locali interrati. La società ha impugnato tale atto e il successivo provvedimento, reso dopo il sopralluogo e la presentazione di un progetto di mitigazione, chiedendo l’annullamento delle condizioni imposte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita la materia del contendere alla sola sorte dei locali interrati e alla possibilità che la Soprintendenza ne condizioni il parere favorevole sull’ampliamento. Il resto è già acquisito: il progetto di compensazione paesaggistica è stato ritenuto adeguato, sicché sotto tale profilo non vi è più contestazione.
Il Tribunale ritiene infondata la tesi della ricorrente secondo cui i locali sarebbero legittimi. La pronuncia del Consiglio di Stato non si è limitata a confermare la legittimità formale del diniego, ma ne ha accertato la legittimità sostanziale. È stato evidenziato che i locali, pur interrati, comportavano lo sbancamento dell’area dunale e che l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 preclude la sanatoria postuma degli abusi, senza distinzione tra volume tecnico e altro volume. La questione è dunque coperta da giudicato e non può essere rimessa in discussione.
La sentenza penale invocata dalla società non assume rilievo, essendo antecedente alla decisione amministrativa e a questa nota. Parimenti resta inevasa l’istanza di arretramento della piscina, sulla quale la Soprintendenza non si è pronunciata nonostante l’accertamento del silenzio inadempimento.
Il punto decisivo è però altro. Il Consiglio di Stato, nel giudizio definito con la sentenza richiamata, aveva svolto una verificazione che aveva accertato la limitata incidenza del progetto di ampliamento e l’autonomia dei due procedimenti. La Soprintendenza, pur titolare di un potere residuo, non poteva imporre quale condizione del parere favorevole la rimessione in pristino dei locali tecnici, estranea alla valutazione di compatibilità della sopraelevazione. Le misure compensative pertinenti sono state legittimamente richieste e già adempiute.
Quanto all’invito al Comune per la verifica di conformità urbanistica, esso non è lesivo, non costituendo prescrizione e risultando carente l’interesse alla contestazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti nei limiti indicati, con annullamento parziale degli atti e compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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