Accoglimento del ricorso per ottemperanza con dichiarazione d’inottemperanza e termine dilatorio (TAR Lombardia n. 2278 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.). L’inottemperanza dell’Amministrazione va dichiarata decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato e notificata, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, portando la parte creditrice a proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che il ricorso è fondato e va accolto, poiché la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha poi precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, ma solo funzione satisfattiva del diritto medesimo, la cui dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili.

Quanto al termine per il pagamento, il Tribunale ha rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza dell’Ente resistente, assegnando un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, precisando che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione nei limiti di cui agli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Il TAR ha nominato, sin d’ora e per il caso di inutile decorso del termine, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo entro sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico e determinando definitivamente l’importo dovuto, senza compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, determinati tenendo conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1283 c.c.

Tutte le 412 sentenze sull'art. 1283 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *