Decadenza dagli incentivi e onere di campionamento della biomassa (Cons. Stato n. 10537 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, la decadenza dalla qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili e il conseguente recupero delle somme non possono fondarsi su una mera ispezione visiva del combustibile. L’omesso campionamento e la mancata caratterizzazione chimico-fisica del materiale, pur non essendo imposti da alcuna norma, impediscono di accertare se le impurità riscontrate siano riconducibili al fisiologico margine di tolleranza ovvero integrino una violazione del titolo autorizzativo. La consulenza tecnica disposta in un diverso giudizio civile, cui non abbia partecipato il Gestore, è utilizzabile come elemento di prova liberamente valutabile dal giudice amministrativo, tanto più quando supplisca alla carenza istruttoria dell’amministrazione procedente. Il provvedimento sanzionatorio adottato su ricognizioni visive e fotografiche non supera il vaglio di legittimità.

Il Fatto

Il Gestore dei Servizi Energetici aveva riconosciuto a una società la qualifica di IAFR per un impianto a biomassa e l’accesso ai meccanismi incentivanti. A seguito di un sopralluogo, gli ispettori avevano rilevato che il combustibile non era costituito da legno vergine, ma da biomassa triturata con presenza di residui di plastica e materiale estraneo. Il Gestore aveva quindi dapprima sospeso gli incentivi e poi disposto la decadenza, contestando violazioni rilevanti ai sensi del d.m. 31 gennaio 2014.

La società impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti. Il primo giudice valorizzava una consulenza tecnica eseguita in un parallelo giudizio civile, dalla quale emergeva una contaminazione minima e irrilevante, e rilevava come l’accertamento del Gestore si fosse basato su un mero esame a vista. Il Gestore proponeva appello, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’impianto è un medio impianto di combustione ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. gg-bis, d.lgs. n. 152/2006, alimentato con le biomasse dell’allegato X alla parte V. Tale allegato individua le tipologie di materiale combustibile ammesse, ma non ne definisce il grado di purezza; la definizione di biomassa si rinviene invece nell’allegato II alla parte V e nell’art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 28/2011. L’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia ammetteva gli scarti di legno vergine, escludendo il legno trattato con colle o vernici.

Su questa base, il Consiglio di Stato ritiene che la circostanza per cui la biomassa si presentasse come bancali e legno lavorato non fosse di per sé incompatibile con il titolo, che consentiva i residui della lavorazione del legno vergine. La visibilità di elementi contaminanti poteva ricondursi a una minima percentuale di impurità, inevitabile nei processi di raccolta e trasporto, rispetto alla quale deve riconoscersi un margine di tolleranza.

Il punto decisivo è la carenza di istruttoria. Il Gestore non aveva proceduto al campionamento, limitandosi a un’ispezione visiva che non restituisce elementi di certezza. Se è vero che nessuna norma imponeva la caratterizzazione del materiale, tale omissione precludeva di misurare l’esatta consistenza delle impurità e di stabilire se superassero la soglia di tolleranza. La consulenza tecnica civile, pur resa in un giudizio senza il Gestore, è pertanto utilizzabile come prova liberamente valutabile: essa aveva analizzato cinque campioni, riscontrando una contaminazione del tutto irrisoria, idonea a non pregiudicare la classificazione del materiale come biomassa da filiera vergine.

Il Collegio disattende le contestazioni del Gestore sull’attendibilità della consulenza e ribadisce che il ricorso a tale fonte si rende necessario proprio a causa dell’inattività istruttoria delle autorità procedenti. Quanto alla qualificazione del materiale come MPS, i documenti di trasporto non mutano la conclusione: la materia prima secondaria nasce come rifiuto ma, a seguito di legittime operazioni di recupero, muta il proprio status giuridico. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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