Inammissibile il ricorso senza prova di resistenza nelle graduatorie concorsuali (TAR Emilia-Romagna n. 213 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, il ricorrente ha l’onere di dimostrare, anche solo in via di principio, la sussistenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione, fornendo la c.d. prova di resistenza. Tale prova consiste nella dimostrazione della possibilità di ottenere un collocamento utile in graduatoria in caso di accoglimento dei motivi di ricorso. Non è consentito al candidato di agire quale defensor legitimitatis, facendo valere un astratto interesse dell’ordinamento alla corretta formulazione della graduatoria, quando l’eventuale vittoria non comporterebbe alcun risultato concreto. Inoltre, i partecipanti ad una selezione concorsuale non possono autocertificare, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, un servizio non ancora prestato.

Il Fatto

La ricorrente, collaboratore scolastico in servizio a tempo determinato, ha partecipato alla procedura di aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo di Collaboratore Scolastico nella Provincia di Ravenna, presentando domanda in data 02 maggio 2023. In sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria e, successivamente, definitiva, la ricorrente è stata inserita con un punteggio di 16,70, in posizione n. 103 e poi n. 104. Avverso tale valutazione, la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo che il servizio prestato avrebbe dovuto essere valutato sino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (18 maggio 2023) e non sino alla data di presentazione della domanda. Dopo la declinatoria di competenza da parte del TAR Lazio, il giudizio è stato riassunto dinanzi al TAR Emilia-Romagna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha rammentato che nelle controversie concernenti la contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi dalla verifica della c.d. prova di resistenza. Il ricorrente deve, infatti, dimostrare la possibilità di ottenere un collocamento in posizione utile in caso di accoglimento del ricorso; in mancanza, la domanda è inammissibile, non potendo il candidato agire per un astratto interesse alla legittimità della graduatoria.

Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il contingente per le immissioni in ruolo per l’anno 2023/2024 era pari a sole 50 unità. Anche qualora alla ricorrente fosse stato riconosciuto il punteggio richiesto di 17,20 punti, la stessa avrebbe raggiunto la posizione n. 82, non rientrando pertanto tra i vincitori. Inoltre, dalla cinquantesima alla ottantaduesima posizione vi erano altri 28 concorrenti, più della metà del contingente reclutato, rendendo evidente l’assenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione, anche in un’ottica di scorrimento della graduatoria.

Il Tribunale ha osservato che il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito, in quanto i partecipanti ad una selezione concorsuale non possono autocertificare un servizio non ancora prestato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e, comunque, respinto, con compensazione integrale delle spese di lite, attesa la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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