Ottemperanza e intangibilità del giudicato sull’occupazione sine titulo (C.G.A.R.S. n. 1054 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza non può reinterpretare in senso restrittivo il giudicato che ha accertato l’occupazione sine titulo e ordinato l’acquisizione, individuando le aree mediante le particelle catastali nella loro integrale estensione. L’obbligo acquisitivo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 si estende all’intera superficie delle particelle identificate, comprese le opere di urbanizzazione primaria, i sottoservizi e le servitù di passaggio necessarie al funzionamento dell’opera pubblica. La distinzione tra epoche e modalità di realizzazione delle opere è priva di rilievo, perché il giudicato non è frazionabile. L’obbligazione gravante sull’amministrazione è facoltativa e non alternativa: unico oggetto è la restituzione previo ripristino, con facoltà incoercibile di liberarsi mediante acquisizione sanante ex nunc. Il principio di intangibilità del giudicato impedisce di rimettere in discussione anche la giurisdizione già definitivamente accertata.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni nel comune di Ramacca individuati dalle particelle 2108, 2109, 2111 e 2099 del foglio di mappa 141/A, ottenevano dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 902/2018, l’accertamento dell’occupazione sine titulo da parte del Comune e l’ordine di provvedere all’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, oppure di manifestare l’intento di non procedere.

Accertato l’inadempimento, il TAR nominava commissario ad acta e, con successiva sentenza, annullava la delibera comunale che aveva disposto l’acquisizione per usucapione, ritenendola in violazione del giudicato. Insediatosi il commissario, il Comune eccepiva che l’obbligo acquisitivo dovesse limitarsi alle sole aree indicate nei verbali di immissione in possesso del 1986-1987, con esclusione delle opere di urbanizzazione. Il TAR accoglieva la tesi restrittiva con l’ordinanza impugnata, della quale gli originari ricorrenti chiedono la riforma lamentando violazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’ordinanza come esercizio di un potere che al giudice dell’ottemperanza non compete. L’oggetto di quel giudizio è la verifica dell’esatto adempimento, non il sindacato sulla completezza degli accertamenti contenuti nella pronuncia da eseguire. La sentenza n. 902/2018 aveva individuato le aree attraverso le particelle catastali, unica modalità certa e formalmente rilevante: una statuizione che non può essere degradata a incidentale o parziale.

Ne segue l’irrilevanza della stratificazione temporale delle occupazioni. Distinguere tra opere realizzate in epoche diverse sulle medesime particelle introduce un errore sistematico: quando l’accertamento riguarda specifiche particelle, l’obbligo si estende all’intera superficie, indipendentemente da modalità e tempi di realizzazione. L’area rimasta nel possesso dell’ente occupante e funzionale all’uso pubblico resta assoggettata alla procedura acquisitiva.

Sul piano sostanziale il Consiglio corregge la qualificazione operata dal primo giudice: non obbligazione alternativa, ma obbligazione facoltativa. L’unico oggetto è la restituzione dei terreni, previo reintegro nel pristino stato; la facoltà di acquisire ex nunc opera come modalità di liberazione incoercibile. Non “duae res in obligatione”, dunque, ma “una res in obligatione, duae in facultate solutionis”. Da ciò deriva che l’amministrazione deve comunque provvedere, non potendosi sottrarre alla cessazione dell’illecito permanente.

Quanto all’estensione, il comma 6 dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 consente di regolarizzare anche le servitù imposte su beni che restano in uso al proprietario. La ratio della norma impone un intervento complessivo: escludere fognature, sottoservizi e servitù di passaggio frammenterebbe l’acquisizione in contrasto con la finalità di definire compiutamente la situazione giuridica dei beni.

Il Collegio respinge infine il tentativo di rimettere in discussione la giurisdizione. L’affermazione dell’ordinanza secondo cui il primo giudice avrebbe declinato in favore del giudice ordinario, trattandosi di occupazione usurpativa, è priva di fondamento. La materia appartiene al giudice amministrativo, come chiarito dai precedenti richiamati (Cons. Stato n. 11449/2022, n. 3346/2014, C.G.A.R.S. n. 863/2022). L’appello è accolto nei sensi indicati, con estensione dell’obbligo all’intera superficie delle particelle e alle opere necessarie al trasferimento della piena disponibilità giuridica; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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