Canone unico e viadotti autostradali su suolo comunale: nessuna occupazione abusiva (TAR Marche n. 1054 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale non è dovuto dal concessionario autostradale per i viadotti che sovrastano il suolo comunale. L’opera appartiene al demanio statale ai sensi dell’art. 822, comma 2, cod. civ., e la sua localizzazione deriva da leggi e provvedimenti statali che sottraggono l’area all’uso della collettività locale. Non può quindi configurarsi un’occupazione abusiva del soprassuolo comunale, né il Comune può imporre un autonomo titolo concessorio. Il principio di non contraddizione impedisce di qualificare il medesimo rapporto come legittimo e, insieme, fonte di occupazione illecita. Ne consegue l’illegittimità dell’avviso di accertamento e delle sanzioni.

Il Fatto

La società concessionaria autostradale impugna davanti al TAR Marche l’avviso di accertamento esecutivo con cui il Comune le contesta la dichiarazione omessa per occupazione pubblicitaria abusiva e le irroga sanzioni, richiedendo il canone unico patrimoniale per le annualità 2021-2024, pari a oltre trentaduemila euro. Il presupposto della pretesa è che l’attraversamento del territorio comunale da parte dell’autostrada, nel punto in cui incrocia a quote diverse una strada comunale tramite cavalcavia, integrerebbe un’occupazione abusiva del soprassuolo.

La ricorrente deduce di gestire la tratta in forza di concessione statale e di non aver mai dovuto richiedere alcun titolo al Comune. Impugna inoltre il presupposto Regolamento C.U.P. comunale, nella parte in cui prescrive un’autorizzazione anche nelle ipotesi di esonero dal canone. Il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il pagamento parziale del canone non determina inammissibilità, perché è stato effettuato con riserva e al solo fine di evitare sanzioni accessorie e procedure esecutive. Sono invece dichiarate inammissibili le censure fondate sull’art. 4 della legge n. 689/1981, applicabile solo alle sanzioni di competenza del giudice ordinario. Infondato è il motivo sull’affidamento legittimo: il legislatore può assoggettare a tributo attività prima esenti, salvo il sindacato di costituzionalità.

La questione centrale è la giurisdizione. Richiamando le Sezioni Unite della Cassazione (in particolare Cass., SS.UU., n. 19211/2025, nonché le ordinanze nn. 23428/2025 e 23345/2025), il TAR osserva che il petitum sostanziale investe il potere autoritativo del Comune di imporre un titolo concessorio. Non si tratta di una mera contestazione patrimoniale, ma della verifica dell’azione amministrativa sull’economia del rapporto: la controversia appartiene quindi al giudice amministrativo.

Nel merito il Collegio richiama il consolidato orientamento del Cons. Stato (nn. 3045/2026, 3047/2026 e 3056/2026, e in precedenza n. 10011/2023 e n. 10362/2025), oltre a TAR Emilia Romagna n. 177/2025 e n. 178/2025 e TAR Campania n. 3351/2025. La proprietà statale dell’infrastruttura non è contestata e richiama l’art. 822, comma 2, cod. civ., che annovera autostrade e strade nel demanio pubblico. La pianificazione del tracciato è imputabile al solo legislatore statale, a nulla rilevando che la realizzazione avvenga tramite concessione anziché esecuzione diretta.

Il rapporto di fisica interferenza tra due beni appartenenti a demani diversi non si traduce in una posizione servente dell’uno rispetto all’altro. Non vi è utilizzazione esclusiva di spazio comunale da parte del concessionario, né superficie sottratta all’uso pubblico. Il pontone autostradale è parte inseparabile di un bene demaniale funzionalmente unitario e non richiede autorizzazione dell’ente territoriale. Per il principio di non contraddizione, un rapporto regolato dalla legge e da atto concessorio non può al tempo stesso essere qualificato come occupazione abusiva.

Il ricorso è quindi accolto e gli atti impugnati sono annullati. L’annullamento del Regolamento C.U.P. è limitato all’interesse della ricorrente. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., il Comune deve restituire le somme già versate. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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