Vigilanza antincendio in porto tra Autorità marittima e autoproduzione (Cons. Stato n. 10550 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di vigilanza antincendio relativa alle operazioni portuali di imbarco, sbarco e movimentazione di merci pericolose, la competenza regolamentare spetta all’Autorità marittima e non all’Autorità portuale, in forza dell’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 134/2005, norma speciale che resiste alle modifiche successive. Tale competenza investe tanto la fase esecutiva quanto quella autorizzatoria. Il meccanismo dell’autoproduzione del servizio è consentito a ogni operatore portuale, a prescindere dal titolo concessorio o autorizzatorio, in applicazione dell’art. 9 legge n. 287/1990 e dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 272/1999. La normativa secondaria che limiti l’autoproduzione ai soli concessionari è eterointegrata e superata dalla normativa primaria.

Il Fatto

Nel Porto di Ancona il servizio antincendio per le operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose era disciplinato da un’ordinanza dell’Autorità portuale e, successivamente, da un’ordinanza dell’Autorità marittima. In base a quest’ultima, l’Autorità marittima aveva autorizzato una società terminalista a svolgere il servizio in autoproduzione.

La società titolare del servizio in conto terzi impugnava l’autorizzazione davanti al TAR Marche, sostenendo l’esclusiva competenza regolamentare dell’Autorità portuale e l’illegittimità dell’autoproduzione per un soggetto meramente autorizzato. Il TAR accoglieva il ricorso. La terminalista proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta cessazione dell’attività dell’appellata: la società incorporante conserva un interesse concreto al ripristino della licenza, e l’indirizzo consolidato impone cautela prima di dichiarare la carenza di interesse, che rischierebbe di risolversi in diniego di giustizia.

Superate le censure di ultrapetizione, il Collegio affronta il riparto di competenze regolamentari. La legge n. 84/1994 parla genericamente di sicurezza per entrambe le autorità. Tuttavia l’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 134/2005 attribuisce espressamente all’Autorità marittima la disciplina della vigilanza antincendio per le operazioni su merci pericolose. La norma, di carattere speciale, resiste al d.lgs. n. 169/2016, che non ha assegnato tale attività all’Autorità portuale.

La competenza regolamentare così riconosciuta copre tanto la fase ex post di vigilanza esecutiva quanto quella ex ante autorizzatoria. Non contrasta con il precedente di sezione n. 3227 del 2022, che riguardava la vigilanza su aree a terra di competenza dell’Autorità portuale: nel caso di specie rileva la vigilanza in fase di approdo, riferibile alla sicurezza della navigazione.

Quanto all’autoproduzione, l’art. 9 legge n. 287/1990 e l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 272/1999 non distinguono tra servizi in concessione e servizi in autorizzazione. La limitazione ai soli concessionari posta dall’ordinanza dell’Autorità marittima è quindi disapplicata dall’amministrazione, in ossequio ai principi eurounitari richiamati dalla sentenza di sezione n. 6523 del 2024. Il personale addetto deve essere dedicato e i requisiti non si esauriscono nel corso di formazione.

L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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