Esclusione da concorso per infortunio durante la prova fisica è illegittima (TAR Lazio n. 3475 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, la clausola del bando di concorso che sancisce il non superamento della prova di efficienza fisica «anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa». La previsione riversa sul candidato gli effetti di un insuccesso a lui non imputabile e trascura la rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo, accertato con idonea documentazione medica. L’evento fortuito e imprevedibile integra forza maggiore e impone all’amministrazione di consentire la ripetizione della prova. La valutazione della causa di forza maggiore va esclusa quando la diagnosi sia generica o fondata su dati anamnestici, quando manchi il nesso eziologico con la prova, quando il tempo trascorso renda possibile l’inserimento di fattori esterni o quando emerga una preesistente sintomatologia.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con d.m. n. 238 del 14 novembre 2018, per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco.

Convocato per le prove fisiche, il candidato non ha superato la valutazione di acquaticità del modulo 3, completando il percorso oltre il tempo massimo consentito. Ha riferito di essere stato colto da un malore durante l’esecuzione e di essersi recato al pronto soccorso, ove è stata formulata diagnosi di sindrome vertiginosa con prognosi. Escluso dalla procedura con decreto n. 706 del 21 settembre 2023, ha impugnato gli atti davanti al TAR, contestando la legittimità delle clausole del bando e il sistema di cronometraggio. Respin ta la domanda cautelare, il Consiglio di Stato ha ammesso il ricorrente «con riserva» alla ripetizione della prova, superata insieme alle successive fasi concorsuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività. La clausola dell’art. 8 del bando, che richiama l’allegato C, non ha efficacia immediatamente escludente: la sua lesività si concretizza solo all’esito dell’esclusione dalla procedura, e pertanto è correttamente impugnata insieme al provvedimento applicativo.

Nel merito, i giudici hanno scrutinato l’allegato C, secondo cui la mancata esecuzione o il mancato superamento di una parte della prova, «anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa», determina il non superamento del modulo e l’inidoneità del candidato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5188 del 2020, che ha ritenuto fondate le censure di violazione dei principi di imparzialità e buon andamento per la parte in cui la stabilizzazione viene condizionata a un evento occasionale e non prevedibile.

La clausola è apparsa irragionevole e sproporzionata rispetto alle finalità perseguite: esclude la rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo del candidato, pur se accertato con idonea documentazione medica. Le esigenze di contingentamento dei tempi non sarebbero frustrate da una sessione di recupero, non essendo prevista una partecipazione contestuale di tutti i concorrenti, con salvaguardia della par condicio.

Nel caso concreto, la gravità e l’oggettività del malessere sono state confermate dal referto del 15 settembre 2023, che attesta una transitoria sindrome vertiginosa, compatibile con le difficoltà addotte. L’evento integra una tipica ipotesi di forza maggiore: l’amministrazione aveva il dovere di consentire la ripetizione della prova. L’omessa verbalizzazione del malore non è dirimente, potendo essere sfuggita la trascrizione, redatto il verbale per gruppi di candidati.

Il Collegio ha quindi acclarato la sussistenza della causa di forza maggiore e ha annullato il provvedimento di esclusione, disponendo la definitiva ammissione del ricorrente e il consolidamento degli esiti delle prove già sostenute, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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