CIGO e crisi di mercato: no alla coincidenza con l’andamento del singolo cliente (TAR Liguria n. 288 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cassa integrazione guadagni ordinaria costituisce un istituto di natura eccezionale che deroga al sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dell’onere a carico della collettività. Ne consegue che i presupposti per il suo intervento vanno interpretati restrittivamente. La fattispecie della crisi di mercato, di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. 15/4/2016, n. 95442, non può essere fatta coincidere tout court con l’andamento negativo di una singola impresa, ancorché essa rappresenti il principale cliente dell’azienda richiedente. Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di ammissione alla CIGO è limitato ai casi di evidente illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento in fatto della valutazione tecnica compiuta dall’ente previdenziale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore nautico, presentava all’INPS una domanda di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo dal 23 marzo 2026 al 21 giugno 2026, allegando una situazione di crisi di mercato derivante dalla riduzione di commesse. Il principale cliente dell’azienda, un operatore di riferimento del settore, aveva infatti ridotto gli ordinativi.
L’INPS rigettava l’istanza con provvedimento del 22 giugno 2026. La società impugnava il diniego dinanzi al TAR Liguria, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato l’istituto della cassa integrazione guadagni come misura di natura eccezionale, che comporta l’assunzione dell’obbligo retributivo a carico della collettività. Da tale premessa il Tribunale ha fatto discendere la necessità di una stretta interpretazione dei presupposti che legittimano l’intervento di garanzia a favore del lavoratore.
Quanto al merito della vicenda, il TAR ha richiamato la definizione normativa di crisi di mercato contenuta nell’art. 3, comma 2, del D.M. 15/4/2016, n. 95442, secondo cui tale fattispecie ricorre in presenza di una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico di appartenenza, di cui costituiscono indici il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa del mercato di riferimento.
Il Collegio ha quindi escluso che il concetto di mercato o di settore merceologico di riferimento possa coincidere con l’andamento negativo di una singola azienda. La circostanza che il principale cliente dell’impresa stesse attraversando una fase di contrazione non è stata ritenuta sufficiente ad integrare la causale di intervento, difettando la prova di una congiuntura negativa generalizzata del settore nautico di appartenenza.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’ente previdenziale, il quale gode di un ampio margine di discrezionalità tecnica nel riconoscimento della situazione di crisi aziendale. Richiamando il precedente del Cons. di St., III, 12.10.2021, n. 6851, il giudice amministrativo ha affermato che le scelte dell’Amministrazione possono essere sindacate soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili ovvero viziate da travisamento in fatto. Nella specie, non emergendo tali vizi, il ricorso non è apparso assistito da sufficienti profili di fondatezza e la domanda cautelare è stata rigettata, con compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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