Acquiescenza parziale in appello se manca censura specifica sul capo autonomo (Cons. Stato n. 6452 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ove il giudice di primo grado fondi l’accoglimento del ricorso su uno specifico e autonomo capo motivazionale e l’amministrazione soccombente non formuli alcuna censura specifica avverso di esso, si verifica il fenomeno dell’acquiescenza parziale di cui all’art. 329, comma 2, cod. proc. civ., applicabile per il rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amministrativo. Il capo non impugnato diventa definitivo e non è più discutibile. Il giudice d’appello non può rilevare d’ufficio la questione, perché \l’art. 101 cod. proc. amministrativo\ delimita il giudizio al \tantum devolutum quantum appellatum\ e gli preclude poteri di supplenza a fronte delle lacune del quadro censorio. La mancata ottemperanza a un’ordinanza istruttoria propulsiva del TAR, che imponga la riedizione del potere con un nuovo provvedimento, è circostanza obiettiva che incide sull’esito del giudizio.
Il Fatto
Una società segnalava con s.c.i.a. l’avvio di lavori di adeguamento strutturale su un immobile, senza alterazione di volumetria e superficie, dopo un dissequestro penale. Il Comune, con due successive note, disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività e ingiungeva la rimozione degli effetti dannosi, ravvisando difformità, carenze documentali e l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica e dello svincolo idrogeologico.
La società impugnava i due provvedimenti innanzi al TAR, che in sede cautelare ne sospendeva l’efficacia e ordinava all’ente la rivalutazione della s.c.i.a. in contraddittorio. Esperito un incontro senza nuove determinazioni, il TAR accoglieva il ricorso e annullava le due note. Il Comune proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il cuore del gravame comunale è che il TAR avrebbe travisato l’ordinanza istruttoria, poiché questa imponeva solo una rivalutazione in contraddittorio e non l’adozione di un nuovo provvedimento. Il Consiglio di Stato non condivide l’assunto: la formula dell’ordinanza, pur non pienamente chiara, non può che leggersi nel senso che la rivalutazione dovesse sfociare in un nuovo atto provvedimentale, non esaurirsi in una mera interlocuzione endoprocedimentale.
Il Collegio accerta che il Comune, nel verbale dell’incontro, si è limitato a richiamare le precedenti determinazioni, affermando che l’istanza di riesame non conteneva nuovi elementi. Si è quindi innescato solo un confronto dialettico, privo di alcuna specifica determinazione. Il quadro motivazionale di quell’atto endoprocedimentale appare insufficiente a incidere sull’esito del giudizio.
La Corte affronta poi il nodo centrale: quali riflessi abbia la mancata ottemperanza sul merito. Il TAR ha posto a fondamento dell’accoglimento proprio quel capo autonomo. Di fronte a una motivazione siffatta, l’appellante avrebbe dovuto formulare una censura specifica. Non avendolo fatto, opera la acquiescenza parziale ex art. 329, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dalla norma di rinvio dell’art. 39 cod. proc. amministrativo.
Il Collegio richiama un proprio precedente (Sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7087), che già ammetteva l’istituto nel processo amministrativo. La parte di sentenza non contestata diventa definitiva. Il giudice d’appello, vincolato dall’art. 101 cod. proc. amministrativo, non può rilevare d’ufficio la questione né sostituirsi alle lacune del gravame. L’appello è dunque respinto, con spese compensate. La decisione non preclude al Comune ogni futura motivata determinazione sulla vicenda.
Nota della Redazione
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