Accesso agli atti: no all’esclusione delle valutazioni tecniche (Cons. Stato n. 10553 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ipotesi di esclusione del diritto di accesso hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica. Le cause di esclusione operano solo nei casi previsti dalla norma primaria e dalle norme regolamentari compatibili con essa. Le relazioni e le valutazioni tecniche, anche quando siano poste a fondamento di iniziative dell’amministrazione nei confronti del privato e destinate a sfociare in contenzioso, non sono assimilabili ai pareri legali precontenziosi e restano ostensibili. Prevale l’interesse difensivo del richiedente, tutelato dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
Un raggruppamento di professionisti redigeva il progetto di un asilo nido e di una scuola dell’infanzia per un comune. La ditta incaricata dei lavori non li eseguiva, adducendo ritenuti errori progettuali, confermati da una relazione tecnica che l’amministrazione affidava a un altro professionista. Perso il finanziamento, il comune chiedeva il risarcimento al raggruppamento, fondando la pretesa proprio su quella relazione integrativa.
Il raggruppamento chiedeva allora l’accesso agli atti, che veniva negato sul presupposto che fossero preordinati alla preparazione di una strategia difensiva dell’ente. Il TAR Liguria accoglieva il ricorso, ritenendo tassative le cause di esclusione e prevalente l’interesse difensivo. Il comune proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo, con cui si assume che la documentazione tecnica dovesse essere trattata alla stregua di un parere precontenzioso. Il ragionamento muove da un dato consolidato: gli atti sottratti all’accesso sono soltanto quelli previsti dalla norma primaria e dalle norme regolamentari compatibili, e fuori da questi casi, di stretta interpretazione, tutto il resto è accessibile. La pronuncia richiama la propria sentenza n. 8745 del 13 ottobre 2022, che a sua volta cita Cons. Stato, sez. V, n. 3594 del 2018: le ipotesi di esclusione hanno natura eccezionale e non si applicano analogicamente.
Anche a voler considerare esclusi i pareri legali propedeutici a possibili contenziosi — categoria che il regolamento comunale evoca parlando di “rapporti di consulenza e patrocinio legale” — le valutazioni tecniche non sono ad essi assimilabili. Nel caso concreto l’atto richiesto è una critica di natura tecnica al progetto definitivo redatto dal raggruppamento, non un atto di precontenzioso contenente una possibile strategia difensiva dell’amministrazione.
Il Collegio avverte il rischio sistemico di un esito diverso: si creerebbe un salvacondotto per le amministrazioni che, non intendendo collaborare con il privato, sottrarrebbero una vasta gamma di documentazione, poiché simili valutazioni tecniche sono spesso destinate a finire al centro di contenziosi.
Rileva inoltre che la relazione è espressamente richiamata nell’atto di contestazione degli addebiti, davanti al quale il raggruppamento dovrà spiegare le proprie difese. Prevale dunque l’interesse all’accesso difensivo, la cui ampia tutela è enunciata dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990. Il primo motivo è rigettato.
Il secondo motivo, con cui si lamenta che l’accesso non sia stato limitato al solo progetto definitivo, è dichiarato inammissibile: si tratta di ipotesi alternativa formulata tardivamente, rispetto al procedimento di accesso ormai concluso e rispetto al giudizio di appello, con violazione del divieto di nova. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.