Carta docente del precario: ottemperanza al giudicato che accerta il diritto (TAR Lombardia n. 2966 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, ordina a quest’ultima di dare completa esecuzione al titolo esecutivo giudiziale entro un termine determinato. Per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del dirigente dell’ufficio di ragioneria territorialmente competente, precisando che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, non è dovuta alcuna liquidazione di compenso. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è distratta a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
Alcuni docenti precari, che avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1242 del 19.03.2025, con la quale era stato accertato il loro diritto a ottenere la carta docente per specifici anni scolastici, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione il beneficio, si vedevano inadempiuto il titolo. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva provveduto. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione del TAR
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Il Collegio ha pertanto condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, per il contributo alla formazione, provvedendo entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso infruttuosamente tale termine, ha disposto che provveda un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza o suo delegato.
Il Collegio ha inoltre precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio, distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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