La quarantena Covid non è trattamento sanitario obbligatorio (TAR Calabria n. 1056 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La misura della quarantena obbligatoria adottata dal Sindaco per ragioni di igiene e sanità pubblica, in attuazione dell’art. 32 della legge n. 833/1978, limita la libertà di circolazione e non la libertà personale, di modo che non è assimilabile al trattamento sanitario obbligatorio e non richiede la base di rango primario imposta dall’art. 32, secondo comma, Cost.. Il destinatario è obbligato a osservare l’isolamento, ma non subisce coercizione fisica né forme di sorveglianza atte a impedire la violazione. Ne deriva l’infondatezza della censura che assuma la carenza di base legislativa della misura. Parimenti infondata è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge n. 833/1978 prospettata in termini generici e comunque irrilevante nel caso concreto.

Il Fatto

Il ricorrente, fermato da personale della Polizia Stradale mentre si spostava per l’acquisto di generi alimentari nel corso dell’emergenza epidemiologica, veniva segnalato all’ufficio di igiene pubblica competente, che prescriveva l’isolamento obbligatorio per quattordici giorni con divieto di contatti con i conviventi. Sulla base di tale comunicazione, la Commissione Straordinaria del Comune gli ordinava di rimanere in isolamento presso la propria residenza, con sorveglianza attiva da parte del servizio di igiene pubblica.

Il ricorrente impugnava l’ordinanza comunale e, come atti presupposti, le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, deducendo la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 19/2020 e la carenza di base legislativa della misura, qualificata come trattamento sanitario obbligatorio. Domandava altresì il rinvio alla Corte costituzionale e la condanna al risarcimento del danno. Né il Comune né la Regione si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della misura. Secondo il ricorrente la sorveglianza attiva si tradurrebbe in un trattamento sanitario obbligatorio, per la cui ammissibilità l’art. 32, secondo comma, Cost. esigerebbe una base di rango primario. Il Tribunale ritiene non condivisibili le premesse: il trattamento sanitario obbligatorio è evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale, subordinato a tre condizioni concomitanti, come precisato dalla Cass. civ. sez. III n. 509 dell’11.1.2023.

Su questa base il Collegio esclude l’assimilazione tra quarantena e trattamento sanitario obbligatorio. Richiama la Corte cost. n. 127 del 26.5.2022, che ha qualificato la quarantena obbligatoria come istituto limitativo della libertà di circolazione e non della libertà personale: il destinatario è obbligato all’isolamento a pena di sanzione, ma non vi è costretto mediante coercizione fisica, né la normativa prevede forme di sorveglianza atte a prevenire la violazione.

Ne consegue che la misura non è riportabile all’art. 32 Cost. e che la prospettazione attorea è priva di fondamento. La stessa conclusione travolge la richiesta di incidente di costituzionalità sull’art. 32 della legge n. 833/1978, formulata in termini generici, irrilevante nel caso concreto e manifestamente infondata.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale lo dichiara inammissibile nei termini in cui è formulato: il ricorrente censura l’ordinanza regionale n. 25 del 2020, ma l’atto effettivamente posto a presupposto dell’ordinanza comunale è la distinta e precedente ordinanza n. 12 del 20.3.2020. Nel merito, le doglianze sono comunque infondate: il provvedimento regionale dà conto del permanere delle criticità e della crescita delle positività, e gli atti sono stati adottati in giorni caratterizzati da un pericolo concreto e imminente di avanzata della pandemia. Il terzo motivo è infondato per le ragioni già esposte in ordine al primo.

La domanda risarcitoria è rigettata per carenza dell’illiceità della condotta, stante l’immunità del provvedimento dalle censure di legittimità, e per mancata dimostrazione di un pregiudizio concretamente risarcibile. Il ricorso è dunque rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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