Accesso difensivo ai conteggi del trattamento economico aggiuntivo dei docenti in convenzione (TAR Puglia n. 1056 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso ai documenti amministrativi proposta da chi è destinatario di un provvedimento di rideterminazione in diminuzione del trattamento economico aggiuntivo integra accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, poiché è finalizzata a conoscere i presupposti della pretesa restitutoria. Il diritto di accesso si estende a tutta la documentazione dalla quale è scaturita la rideterminazione, tanto a quella proveniente dall’Università quanto a quella formatasi presso l’azienda ospedaliera. Ove l’amministrazione universitaria dichiari di non possedere ulteriori atti, l’obbligo di ostensione grava sull’azienda ospedaliera che ha effettuato i conteggi. Il rilascio di tabelle riepilogative prive dell’indicazione delle voci espunte non soddisfa l’esigenza conoscitiva del richiedente. È inammissibile per difetto d’interesse la domanda proposta da chi non è stato destinatario di alcun provvedimento di rideterminazione.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti di medicina dell’Università degli Studi di Bari con attività assistenziale presso l’azienda ospedaliero universitaria, hanno chiesto l’accesso ai dati relativi al trattamento economico aggiuntivo prima e dopo l’adeguamento effettuato dall’Azienda, sotto forma di prospetto riepilogativo con spiegazioni esaurienti.
L’Università ha riscontrato l’istanza rinviando alle comunicazioni e alle tabelle già trasmesse a ciascun docente tra giugno e luglio 2023. I ricorrenti hanno ritenuto tali note non satisfattive e hanno chiesto la condanna all’ostensione, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, l. n. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013. L’Ateneo ha eccepito l’infondatezza della domanda e il difetto d’interesse di uno dei ricorrenti, trasferito presso altro Ateneo e non destinatario di alcun conguaglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’istanza come accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. L’accesso trae origine dall’adeguamento del trattamento economico aggiuntivo disposto sulla base dei conteggi dell’Azienda, con rideterminazione in diminuzione della componente retributiva e conseguenti richieste di restituzione delle somme asseritamente pagate in eccesso.
Le note inviate tra giugno e luglio 2023 e le relative tabelle non consentono di desumere le voci di attività assistenziale riconosciute e retribuite prima dell’adeguamento. Non si comprende, in particolare, quali voci siano state espunte dal trattamento a seguito della rideterminazione. Il diritto di accesso copre quindi tutta la documentazione dalla quale è scaturita la rideterminazione, sia quella proveniente dall’Università sia quella proveniente dall’Azienda.
Poiché la difesa dell’Ateneo ha dichiarato in udienza di non possedere documenti ulteriori rispetto a quelli già ostesi, il Collegio individua nell’azienda ospedaliera universitaria il soggetto tenuto a consentire l’accesso ai conteggi effettuati per ciascun ricorrente ai fini della rideterminazione. L’ostensione avviene mediante visione ed estrazione di copia, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento.
Quanto all’eccezione di difetto d’interesse, il Collegio la ritiene fondata per il docente non destinatario di alcun provvedimento di rideterminazione, con conseguente inammissibilità parziale del ricorso. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.