Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per rinuncia all’istanza (TAR Lazio n. 10210 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una pronuncia conforme alla richiesta della parte. La pronuncia di natura meramente processuale giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva respinto l’istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna per l’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS. Il ricorso era sorretto da motivi incentrati sulla violazione della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007, nonché sui principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le decisioni del 2022.
Accolta l’istanza cautelare sia in sede monocratica che collegiale — con ordinanza rimasta inappellata e finalizzata al riesame dell’istanza — la difesa della ricorrente comunicava, con nota del febbraio 2026, che l’interessata aveva concluso positivamente i percorsi formativi gestiti da INDIRE ai sensi della legge n. 106/2024, conseguendo il relativo attestato. Successivamente la stessa difesa chiedeva il passaggio in decisione, dichiarando la possibile sopravvenuta carenza di interesse e insistendo per la regolazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della richiesta del difensore della ricorrente, rilevando come la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non possa essere ignorata. L’orientamento giurisprudenziale univoco — richiamato espressamente — esclude che il giudice possa procedere alla decisione nel merito quando la parte manifesti il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio, in quanto l’esito del processo resta rimesso all’iniziativa delle parti in ragione del principio dispositivo.
La giurisprudenza citata (tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 671 del 2022 e Cons. Stato, Sez. III, n. 3981 del 2021) conferma che la declaratoria di improcedibilità costituisce l’esito necessario della dichiarazione difensiva, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle originarie doglianze. Il giudice, pertanto, non può sostituire una propria valutazione di merito alla volontà processuale espressa dalla parte.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare le censure proposte. La natura meramente processuale della pronuncia ha infine indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio, ravvisando i giusti motivi richiesti dalla legge per derogare al principio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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