Inottemperanza del Ministero per contratti a termine scolastici: nomina commissario e no astreintes (TAR Lombardia n. 3031 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia provveduto al pagamento di somme liquidate dal giudice ordinario. In tale contesto, la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega, costituisce misura necessaria per assicurare l’esecuzione del giudicato. La condanna al pagamento della astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può essere disposta allorché risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle peculiarità del debitore pubblico, dell’esiguità del debito e dei vincoli normativi e di bilancio connessi allo stato della finanza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a termine reiterati, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un’indennità onnicomprensiva pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione, oltre interessi. La sentenza, notificata al Ministero, era divenuta definitiva ma l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento nei termini di legge, nonostante il decorso del periodo dilatorio di 120 giorni.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di provvedere alla corresponsione di quanto dovuto, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, accertando che il titolo esecutivo era passato in giudicato e ritualmente notificato, e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun adempimento. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva contestato né l’esistenza del credito né l’entità dello stesso.
Dichiarata l’inottemperanza, il Collegio ha assegnato all’amministrazione il termine di 90 giorni per provvedere ai pagamenti, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inutile decorso. La scelta di procedere alla nomina anticipata risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela e di evitare che l’amministrazione possa paralizzare l’esecuzione del giudicato con nuove inerzie.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di astreinte, il Collegio l’ha respinta. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. prevede un meccanismo sanzionatorio che deve essere calibrato in concreto, come evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014 con riferimento alla natura del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. Nel caso di specie, il Collegio ha valorizzato le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio della pubblica amministrazione, nonché l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora sproporzionata rispetto all’interesse creditorio.
Il ricorso è stato accolto con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in misura equitativa, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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