Revisione della pianta organica delle farmacie e obbligo di motivazione del Comune (Cons. Stato n. 1056 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione comunale di revisione della perimetrazione delle sedi farmaceutiche è espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, ma non è esente da obbligo di motivazione. Il Comune deve dare conto dell’interesse pubblico perseguito, della ragionevolezza della scelta e dell’equa distribuzione territoriale del servizio. I pareri dell’Ordine dei Farmacisti e dell’ASL, pur consultivi, non sono ininfluenti in sede di riperimetrazione. La sola individuazione di un immobile da parte del farmacista assegnatario non integra la motivazione. Le carenze istruttorie del procedimento non possono essere colmate in sede giudiziale: la verifica dell’indisponibilità di locali idonei deve precedere l’adozione del provvedimento.

Il Fatto

Il titolare di una farmacia di un Comune campano, assegnatario della sede n. 14, apprende che i vincitori del concorso straordinario regionale, assegnatari della confinante sede n. 17, hanno ottenuto dalla Regione più proroghe del termine per l’apertura dell’esercizio. Nelle more, il Comune modifica la pianta organica delle farmacie, spostando una via dal perimetro della sede n. 14 a quello della sede n. 17, per consentire l’apertura della nuova farmacia nei locali individuati dagli assegnatari.

Il farmacista impugna davanti al TAR la delibera di revisione e i provvedimenti regionali di proroga. Il TAR accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti alle spese. Propone appello la società assegnataria della sede n. 17; l’appellato ripropone in via incidentale le censure avverso le proroghe, dichiarate dal primo giudice estranee all’interesse qualificato del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene inammissibile l’eccezione di tardività dell’impugnazione riproposta dalla Regione. La questione era stata motivatamente respinta dal TAR: per riproporla in appello occorreva impugnare in via incidentale la sentenza in parte qua, ciò che la Regione non ha fatto.

È respinta anche l’istanza istruttoria di verificazione sulla disponibilità di altri immobili. Le carenze istruttorie che connotano la delibera di modifica non possono essere supplite da un’istruttoria condotta in sede giudiziale: semmai, l’attività dovrà essere rinnovata dal Comune in esecuzione dell’annullamento.

Quanto alla perizia tecnica asseverata depositata in appello, la Corte rileva che la verifica della indisponibilità di locali doveva essere fornita nel corso del procedimento e precedere l’adozione del provvedimento. L’immobile su cui dovrebbe aprirsi la farmacia non risulta nella disponibilità degli assegnatari, né risulta avviato il procedimento per il permesso di costruire in deroga, il cui esito non è scontato.

Nel merito, il Collegio conferma il percorso del TAR. La delibera giuntale è poco motivata: si limita a dare atto che gli assegnatari hanno individuato un immobile dopo lunga ricerca. Non contiene alcun riferimento alla modifica della perimetrazione, all’inutilizzabilità dei locali della zona contestata né alle esigenze della collettività. Manca la valutazione dell’interesse pubblico e la dimostrazione della ragionevolezza della scelta; la delibera è oscura anche sui confini esatti delle due zone.

La Corte non nega l’ampia discrezionalità comunale, ridotta la portata precettiva della pianta organica, ispirata alla massima accessibilità ed equa distribuzione. Richiama però il principio per cui il Comune deve comunque perimetrare le zone e il farmacista reperire la sede all’interno del perimetro individuato (Cons. Stato n. 3665/2023). I pareri dell’Ordine e dell’ASL non sono ininfluenti (Cons. Stato Sez. III n. 6495 del 2024 e n. 5581 del 2017). L’appello principale è respinto; quello incidentale è improcedibile. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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