Sanatoria e VINCA: esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria (TAR Sicilia n. 1057 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di incidenza ambientale non è richiesta per gli interventi che contengono solo previsioni di opere interne, di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero interventi che non comportino ampliamenti dell’esistente, aumento di volumetria o superficie, modifiche di sagoma, cambio di destinazione d’uso, variazioni tipologiche, formali o planoaltimetriche. L’esclusione opera a condizione che il proponente e il tecnico incaricato dichiarino, con responsabilità solidale, che gli interventi e le attività di cantiere non abbiano incidenze significative sui siti. Il giudice amministrativo verifica tale esclusione sulla base degli atti istruttori, segnatamente del parere favorevole dell’autorità paesaggistica che accerti la compatibilità dell’opera. Resta invece fermo il rigoroso onere della prova a carico del privato sull’epoca di realizzazione delle opere abusive: le dichiarazioni private e la perizia giurata non sono idonee, se non supportate da riscontri documentali altamente probanti.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno nell’Isola di Panarea, nel Comune di Lipari, aveva eseguito lavori di manutenzione straordinaria di una cisterna interrata in assenza di titolo edilizio. Nel 2018 presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, indicando per errore materiale il 2011 come anno di ultimazione delle opere.

Ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza e il nulla osta del Corpo Forestale, il ricorrente si vedeva comunicare dal Servizio “Natura 2000” l’impossibilità di rilasciare la VINCA in via postuma. Rettificava quindi l’istanza, dichiarando il 2005 come anno di esecuzione e chiedendo alla Soprintendenza la conferma del parere, ottenuta nel giugno 2024. Il Comune di Lipari rigettava comunque la sanatoria per mancanza della VINCA e confermava il diniego in sede di riesame. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Il ricorrente non ha fornito prova certa dell’epoca di realizzazione delle opere. La perizia giurata e la dichiarazione del precedente proprietario non erano state prodotte al Comune, nemmeno in sede di riesame. In ogni caso, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VI, n. 6060 del 2019), le dichiarazioni private assumono utilità solo se supportate da riscontri documentali altamente probanti, quali fatture, ricevute o bolle di consegna. Inidonea è pure la perizia, intervenuta a decenni di distanza e fondata su elementi presuntivi. Nemmeno l’aggettivo “vecchissima” contenuto nell’atto di acquisto vale a provare l’epoca delle opere. Vale quindi l’originaria indicazione del 2011.

Il secondo motivo è parzialmente fondato. La VINCA è strumento protezionistico introdotto dall’art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE, trasposto dall’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997. In Sicilia la procedura è disciplinata dal D.A. n. 53 del 30 marzo 2007, applicabile ratione temporis in ragione della data dell’istanza (2018) e della dichiarata realizzazione (2011). Non convince quindi la tesi della non obbligatorietà legata all’epoca dell’intervento.

Merita invece accoglimento il profilo relativo alla non assoggettabilità dello specifico intervento. L’art. 3, comma 1, lett. f) del D.A. n. 53/2007 esclude dalla procedura gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino ampliamenti, aumento di volumetria o superficie, modifiche di sagoma o cambio di destinazione d’uso. La riconducibilità delle opere a tale ipotesi risulta comprovata dal doppio parere conforme della Soprintendenza, che attesta come gli interventi rientrino tra quelli di cui al comma 4 dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e non arrechino danno alle valenze paesaggistiche, non alterando le caratteristiche tipologiche della zona tutelata.

Il Comune ha dunque errato nel rigettare l’istanza per mancanza della VINCA, affermandone l’obbligatorietà pur essendo stato espressamente invitato dal tecnico di parte a valutare la non necessità della procedura. Assorbite le censure del terzo motivo, il ricorso è accolto nei termini di motivazione, con annullamento del diniego e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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