Esame di Stato: il superamento con riserva non assorbe l’illegittimità della mancata ammissione (TAR Liguria n. 268 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola del c.d. “assorbimento” della mancata ammissione all’esame di Stato per effetto del superamento dell’esame stesso, al quale il candidato sia stato ammesso con riserva dal giudice, costituisce un’approssimazione logica che può trovare applicazione solo a condizione che la nuova valutazione sia il frutto di un giudizio globale positivo espresso dalla commissione dell’esame di maturità sulla preparazione e sulla maturità del candidato all’esito delle prove d’esame. Ne consegue che la sola circostanza del superamento dell’esame, intervenuto in esecuzione di un provvedimento cautelare, non è di per sé idonea a determinare il venir meno dell’interesse alla contestazione del giudizio negativo di ammissione, ove manchi un siffatto giudizio positivo.
Il Fatto
La ricorrente, candidata esterna agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, impugnava l’esito degli esami preliminari per l’ammissione alla maturità, con cui era stata dichiarata “-OMISSIS-” con contestuale diniego di idoneità sia per il quarto che per il quinto anno scolastico. Deduceva l’illegittima composizione della Commissione degli esami preliminari e la presenza di irregolarità nella verbalizzazione delle prove.
Nelle more del giudizio, la ricorrente veniva ammessa con riserva all’esame di maturità con decreto cautelare monocratico, conseguendo un punteggio complessivamente pari a -OMISSIS- punti. L’Amministrazione resisteva in giudizio, depositando i decreti di surroga dei componenti della Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., rilevando in via preliminare che il ricorso non risultava assistito dai profili di fondatezza necessari per la concessione della misura. Con riferimento al primo motivo, l’Amministrazione aveva depositato i decreti di surroga dei componenti della Commissione, dimostrando la regolarità della composizione contestata.
Quanto alle dedotte irregolarità della verbalizzazione, queste, a un sommario esame proprio della fase cautelare, apparivano riconducibili a meri errori materiali, inidonei a inficiare la validità della prova. In relazione al terzo motivo di ricorso, concernente la prova di storia, il Collegio ha osservato che l’eventuale accoglimento non avrebbe comunque potuto ribaltare l’esito complessivo dell’esame.
Il Collegio ha quindi affrontato il tema dell’assorbimento della mancata ammissione per effetto del superamento dell’esame di Stato, richiamando la giurisprudenza del T.A.R. Umbria, Sez. I, 20 ottobre 2023, n. 577. Tale regola di origine giurisprudenziale sconta un’evidente approssimazione logica, poiché il giudizio negativo formulato a giugno dal consiglio di classe viene ritenuto superato dalla favorevole valutazione espressa a luglio dalla commissione d’esame. Tuttavia, siffatta approssimazione può reggere solo a condizione che la nuova valutazione sia il frutto di un giudizio globale positivo espresso dalla commissione sulla preparazione e sulla maturità del candidato.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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