Revoca del nulla osta stagionale per carenze genetiche della domanda (TAR Veneto n. 1403 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta rilasciato in via anticipata, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998, resta esposto al controllo successivo. Ove tali elementi emergano, la revoca conseguente non integra un annullamento d’ufficio soggetto all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ma costituisce effetto legale dell’accertamento di una carenza genetica dei presupposti. Essa non postula una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico e non cede di fronte all’affidamento del destinatario, che non assume consistenza giuridicamente tutelabile in senso impeditivo. Il rilascio accelerato del titolo non sana l’incompletezza originaria della proposta contrattuale, né il radicamento territoriale e la sistemazione alloggiativa possono ritenersi provati in difetto di documentazione individualizzata e verificabile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta già rilasciato per la sua assunzione, nell’ambito della procedura dei flussi stagionali, alle dipendenze di una società agricola. La domanda del datore di lavoro risale al marzo 2023; il nulla osta è stato rilasciato il 3 gennaio 2024 in regime acceleratorio, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.

Nel febbraio 2024 l’ITL esprime parere negativo per carenze documentali. Seguono integrazioni, un ricorso avverso il silenzio definito con sentenza di questo Tribunale che impone la conclusione del procedimento, e infine il preavviso di revoca del luglio 2025 e il provvedimento conclusivo. Il ricorrente deduce la mancata comunicazione di avvio, l’assenza di interesse pubblico e l’illegittimo sacrificio dell’affidamento, oltre a vizi di motivazione e incompetenza territoriale. Il ricorso è respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo. La comunicazione di avvio del procedimento di revoca reca quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore, individua l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative, ed è stata effettuata presso il domicilio eletto sul portale da entrambi. Il ricorrente non indica quale apporto istruttorio ulteriore sarebbe stato impedito: il contraddittorio si è svolto con plurime memorie e integrazioni. Il principio evocato — che le osservazioni tardive devono comunque essere valutate — non è controverso, ma non conduce all’annullamento, poiché il provvedimento dà conto dei solleciti e del parziale adempimento, mentre il ricorrente oppone la mera esistenza di produzioni documentali senza dimostrarne la completezza e verificabilità.

Il secondo motivo muove da un erroneo inquadramento della revoca quale annullamento d’ufficio. La fattispecie è regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio anticipato del nulla osta e prevede la revoca ove gli elementi ostativi emergano successivamente. Il rilascio anticipato non consolida la posizione del lavoratore: la revoca è effetto legale dell’accertamento di elementi che avrebbero precluso sin dall’origine il rilascio del titolo. Il Collegio richiama una fattispecie analoga (TAR Campania, Napoli, sez. VI, ord. 19 febbraio 2026, n. 501) e la giurisprudenza costituzionale sui titoli temporanei (Corte cost., 18 luglio 2023, n. 209). I precedenti in materia di autotutela invocati nel ricorso non si attagliano al peculiare meccanismo di rilascio anticipato e controllo successivo. Quanto all’affidamento, il datore di lavoro era stato reso edotto delle carenze già con il preavviso del febbraio 2024, antecedente al visto d’ingresso.

Il terzo motivo è infondato. La motivazione è ampia ed esaustiva e la motivazione per relationem è legittima, poiché l’atto richiamato è conoscibile e indica i presupposti. L’art. 30-bis del d.P.R. n. 394 del 1999 consente di radicare la competenza anche con riguardo al luogo della prestazione, purché effettivo e documentato: l’unità produttiva è stata documentata solo nel luglio 2025 e difetta il riscontro su sede di impiego e domicilio dei lavoratori. L’appalto non surroga la prova richiesta, né la mobilità della manodopera elide l’onere documentale. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 esige gli elementi essenziali del rapporto: la scheda contrattuale ometteva dati essenziali, e i contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV successivi all’ingresso non sostituiscono l’accordo completo richiesto. La dichiarazione d’impegno a produrre in futuro conferma il deficit istruttorio. Non provato il collegamento tra singolo lavoratore e alloggio. In assenza di obbligo di trasferimento della pratica, e in presenza di un atto plurimotivato sorretto da ragioni autonome, il ricorso è respinto. Il Collegio revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza e dispone la trasmissione degli atti all’Ordine degli Avvocati quanto al possibile frazionamento delle domande.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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