Risarcimento negato quando l’annullamento impone solo la rideterminazione (TAR Calabria n. 1058 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. L’ingiustizia del danno non costituisce conseguenza automatica, in re ipsa, dell’illegittimità del provvedimento: occorre accertare l’evento dannoso, la sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento, il nesso causale e l’imputabilità soggettiva per dolo o colpa. Quando l’annullamento giurisdizionale si fonda su un vizio formale o motivazionale e impone all’amministrazione di rideterminarsi, senza esaurirne la discrezionalità né accertare la fondatezza sostanziale della pretesa, il requisito dell’ingiustizia del danno difetta e la domanda risarcitoria va rigettata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con la Prefettura due convenzioni per la fornitura di servizi in favore del personale delle Forze di Polizia. La Prefettura, con una nota, aveva comunicato il recesso dalle convenzioni ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.P.R. n. 252/1998, a causa dell’esito ostativo delle informazioni antimafia ex art. 10 del medesimo d.P.R., con interruzione immediata degli effetti. Il ricorrente aveva impugnato la nota, il successivo provvedimento prefettizio e una lettera della Questura.
Il TAR aveva annullato gli atti e la decisione era stata confermata in appello. Il ricorrente ha quindi proposto domanda di risarcimento per il danno all’immagine, all’attività lavorativa ed economica, deducendo la colpa dell’amministrazione e quantificando il pregiudizio patrimoniale dalla riduzione delle entrate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della responsabilità: secondo la Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, la responsabilità da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è aquiliana ex art. 2043 c.c., poiché il rapporto amministrativo si caratterizza per l’esercizio unilaterale del potere nell’interesse pubblico.
Richiamando la Cass. civ., Sez. III, n. 18539 del 2024, il TAR ribadisce che l’ingiustizia del danno non discende automaticamente dall’illegittimità dell’atto: occorre verificare l’evento dannoso, la sua qualificazione come ingiusto, il nesso causale e il requisito soggettivo del dolo o della colpa. Il requisito dell’ingiustizia implica la lesione di un bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere.
Sul punto richiama la Adunanza Plenaria n. 13 del 2008 e la Cons. Stato, Sez. VII, n. 3094 del 2023: il risarcimento è escluso quando l’annullamento consegue a un’illegittimità di carattere formale, da cui non derivi l’accertamento della fondatezza della pretesa, ma solo un vincolo a rideterminarsi, senza esaurimento della discrezionalità.
Applicando tale schema, la Corte osserva che la sentenza di annullamento aveva ritenuto illegittima l’informativa antimafia perché fondata sull’unico presupposto del rapporto di parentela, privo di circostanze sintomatiche dell’ingerenza nella conduzione aziendale: un deficit motivazionale, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità.
Da qui la conclusione: l’annullamento ha posto un vincolo all’amministrazione a rideterminarsi, senza esaurirne la discrezionalità. La posizione del ricorrente ha ricevuto una tutela meramente formale, senza giudizio di fondatezza sostanziale della pretesa, con conseguente insussistenza dell’ingiustizia del danno. La domanda risarcitoria è rigettata; le spese sono compensate in ragione dei non agevoli profili interpretativi.
Nota della Redazione
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