Graduatoria pubblicata sul BURP: decorre da lì il termine di impugnazione (TAR Puglia n. 727 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza dell’esito della selezione, che coincide con la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva. È da quel momento che si radica la lesione attuale della posizione degli interessati, perché l’atto pubblicato reca in sé tutti gli elementi che consentono di percepirne la portata lesiva. Quando il bando prevede la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, quella pubblicazione determina la conoscenza legale dell’atto e la conseguente decorrenza dei termini. Non è necessaria alcuna forma di comunicazione individuale. Il ricorso notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni è pertanto irricevibile.

Il Fatto

La Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021, ha indetto una pluralità di bandi di concorso pubblico per titoli ed esame, finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive 209 unità di categoria “D”. La ricorrente ha partecipato al bando n. 2 per il profilo di “Specialista Amministrativo”, ambito “Gestione affari legali”, dichiarando il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza e collocandosi al posto n. 66 con punti 24,625.

Ha impugnato le determinazioni dirigenziali di indizione e la determinazione n. 1146 del 21 novembre 2022 di approvazione della graduatoria definitiva, unitamente al bando, lamentando la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 1,5 previsto dall’art. 7, comma 4, lettera a) per i titoli di studio ulteriori rispetto a quello utilizzato per l’ammissione. La Regione si è costituita eccependo l’irricevibilità per tardività della notificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione processuale in via preliminare e assorbente, muovendo dal principio generale in materia di concorsi pubblici. Il termine di impugnazione decorre di regola dalla data di conoscenza dell’esito della selezione, che si fa coincidere con la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria. Solo da tale atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati.

Su questo punto il Tribunale richiama il consolidato indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, 6 giugno 2019, n. 3829 e, in termini, dal T.A.R. Lazio, Roma, sezione terza, 24 novembre 2022, n. 15745, oltre al precedente di Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 843.

Applicando il principio al caso concreto, il Collegio rileva che la determinazione n. 1146 del 2022 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 24 novembre 2022, senza necessità di forme individuali di comunicazione. Da quella pubblicazione deriva la conoscenza legale dell’atto e la decorrenza dei termini. A conferma, il Tribunale osserva che la stessa ricorrente ha riconosciuto la pubblicazione sul sito regionale dedicato in data 22 novembre 2022, ai sensi dell’art. 8, comma 7 del bando, con conseguente piena conoscenza acquisita già in quel momento.

Il ricorso risulta pertanto notificato il 3 febbraio 2023, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Il Tribunale lo dichiara irricevibile per tardività della notificazione. Le spese sono compensate in ragione della pronuncia di mero rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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