Giudizio di ottemperanza contabile: cessazione della materia e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 105 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alla Corte dei conti la cessazione della materia del contendere consegue al sopravvenuto adempimento dell’obbligo accertato con il giudicato, che elimina ogni posizione di contrasto tra le parti e fa venir meno l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. L’istituto, pur non espressamente disciplinato nel codice di giustizia contabile, trova applicazione in forza del rinvio dinamico dell’art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di rito. Quanto alle spese, la loro liquidazione segue il criterio della soccombenza virtuale: rileva l’interesse ad agire esistente al momento della proposizione del ricorso, restando irrilevante la sopravvenuta cessazione. Il ritardo dell’amministrazione nel dare esecuzione al giudicato, protrattosi nonostante le diffide, giustifica la condanna alle spese in favore dell’ente previdenziale ricorrente.

Il Fatto

L’INPS agiva in ottemperanza della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, n. 208 del 14.11.2014, con la quale erano state dichiarate irripetibili nei confronti degli eredi di un pensionato le somme intimate a titolo di indebito pensionistico, per complessivi euro 10.739,92, ed era stato riconosciuto il diritto dell’Istituto alla rivalsa verso il Ministero della Difesa. La pronuncia, confermata in appello, era passata in giudicato.

Ricevuta la diffida senza esito, l’INPS ricorreva ex artt. 217 e 218 del d.lgs. n. 174/2016 per ottenere il pagamento e la nomina di un eventuale commissario ad acta. In corso di causa il Ministero emanava l’ordine di pagare la somma dovuta. L’Istituto, preso atto dell’adempimento, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva anzitutto che il versamento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Su tale presupposto, in accoglimento della richiesta dell’INPS, constata che è venuta meno ogni posizione di contrasto e l’interesse concreto e attuale a una pronuncia giurisdizionale, richiamando la pronuncia di legittimità Cass. n. 13112 del 15 luglio 2004 e l’art. 100 c.p.c.

La Corte si sofferma sull’istituto, osservando che esso opera, pur in assenza di una disposizione espressa nel codice di giustizia contabile, anche nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti. Il fondamento è individuato nei principi generali dell’ordinamento e nel rinvio dinamico dell’art. 7 c.g.c. alle disposizioni processualcivilistiche. La giurisprudenza richiamata — sia contabile, tra cui le pronunce della Sezione III n. 137/2003 e della Sezione Veneto n. 84/2023, sia di legittimità, con Cass. civ. n. 1378/2012 e SS.UU. n. 1048/2000 — qualifica la cessazione come modalità atipica di definizione della causa, che presuppone la sopravvenienza di fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto e la successiva carenza dell’interesse ad agire.

Quanto alle spese di giudizio, il giudice applica il principio di gratuità posto dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 per le cause previdenziali, cui la giurisprudenza contabile attribuisce carattere di generalità. Nulla è quindi dovuto a tale titolo.

Diversamente, per le spese di lite tra il ricorrente e il Ministero, la Corte aderisce al criterio della soccombenza virtuale, richiamando Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 1098 del 21.01.2021. Occorre guardare all’interesse ad agire esistente al tempo della proposizione del ricorso, non alla sopravvenuta cessazione. Dagli atti emerge che il Ministero ha dato esecuzione al giudicato solo dopo la promozione del ricorso, sicché va disposta la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese legali in favore dell’INPS, liquidate in dispositivo in euro 500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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