Lavoro flessibile, spesa storica irrisoria e parametro del servizio essenziale (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 112 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, l’ente locale di minori dimensioni che nel 2009, o nel triennio 2007-2009, abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può individuare con provvedimento motivato il nuovo parametro nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente. Il principio, affermato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 15/2018/QMIG, estende all’ipotesi di spesa storica irrisoria la regola già posta per l’assenza di spesa dalla deliberazione n. 1/2017/QMIG. Resta fermo il rispetto dei presupposti dell’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001, della normativa contrattuale richiamata e dei vincoli generali dell’ordinamento. Le deroghe ulteriori ai limiti del comma 28 sono solo quelle espressamente previste dal legislatore e devono intendersi tassative. L’ente conserva l’obbligo di motivare l’effettiva necessità di garantire servizi essenziali e la ragionevolezza delle scelte assunzionali in termini di economicità ed efficacia.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune di ridotte dimensioni ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sul tetto di spesa per il lavoro flessibile. L’ente conta poco più di ottomila abitanti e ha un limite di spesa, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, interamente assorbito da un unico rapporto a tempo parziale.
La drastica riduzione del personale di ruolo renderebbe impraticabile ogni assunzione a tempo determinato o somministrazione, necessaria per sostituire assenze prolungate e per potenziare i servizi nei periodi estivi, in un Comune a vocazione turistica. Il quesito chiede se l’ente possa adottare un provvedimento motivato che assuma come parametro di spesa quello strettamente necessario a fronteggiare, in via eccezionale, i servizi fondamentali elencati nell’art. 14, comma 27, del d.l. n. 78/2010.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità del quesito. Sul piano soggettivo, la richiesta è legittima perché formulata dal Sindaco quale rappresentante dell’ente e trasmessa per il tramite del CAL. Sul piano oggettivo, la Corte richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica, che comprende le questioni relative a disposizioni di coordinamento della finanza pubblica recanti limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa, ma non le materie con meri riflessi finanziari.
Il Collegio ribadisce che la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione, né interferire con le funzioni di controllo o giurisdizionali. Il quesito viene quindi esaminato nei soli caratteri generali e astratti, con una lettura del quadro normativo e giurisprudenziale, restando ogni valutazione gestionale rimessa alla discrezionalità dell’ente.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, che pone un obiettivo generale di contenimento della spesa per il personale assunto con contratti diversi dal tempo indeterminato, e ne ricorda la legittimità costituzionale, confermata con riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Il percorso argomentativo si fonda sui principi di diritto della Sezione delle autonomie. La deliberazione n. 1/2017/QMIG ha ammesso che l’ente il quale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali nel 2009, né nel triennio 2007-2009, possa individuare con motivato provvedimento un nuovo parametro nella spesa necessaria a un servizio essenziale. La deliberazione n. 15/2018/QMIG ha esteso il principio ai casi di spesa storica irrisoria, in ossequio alla medesima ratio, valorizzando la condizione degli enti virtuosi di modeste dimensioni, particolarmente esposti a contingenze straordinarie.
La Sezione richiama inoltre le deroghe espressamente introdotte dal legislatore per situazioni emergenziali — dagli enti colpiti da eventi sismici alle assunzioni di assistenti sociali e a quelle strumentali ai progetti del PNRR — e le qualifica come tassative. Sulla base di questi argomenti conclude che, per gli enti di minori dimensioni con spesa modesta nel 2009, sussiste la possibilità di assumere come parametro la spesa strettamente necessaria a fronteggiare, in via eccezionale, un servizio essenziale, restando fermo ogni altro vincolo di legge e di contratto.
Nota della Redazione
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