Limiti dimensionali degli atti e inammissibilità parziale dell’appello (C.G.A.R.S. n. 105 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali fissati dal d.P.C.S. 22 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 13-ter disp. att. c.p.a., comporta l’inammissibilità dei motivi contenuti nelle parti dell’atto difensivo eccedenti la soglia dei 70.000 caratteri. L’omesso esame delle questioni svolte oltre il limite non è vizio di impugnazione, e la relativa previsione va intesa come vincolante per il giudice, non derogabile in ragione del soggettivo apprezzamento, a presidio della terzietà e imparzialità. Il dovere di sinteticità, chiarezza e specificità degli atti processuali opera come principio generale funzionale al giusto processo e alla sua ragionevole durata. L’autorizzazione al superamento dei limiti postula un’istanza espressa e preventiva alla notifica; l’eccezionalità della sanatoria postuma richiede presupposti straordinari che non possono desumersi da un mero preambolo dell’atto.

Il Fatto

Una società propone appello avverso la sentenza con la quale il TAR per la Sicilia ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, rigettato cinque ricorsi per motivi aggiunti e condannato la ricorrente alle spese. La vicenda riguarda l’assegnazione di un permesso di ricerca di sali alcalini misti, conteso da due società attraverso istanze presentate in tempi diversi, nell’ambito di un procedimento più volte sospeso, integrato e riavviato dall’amministrazione regionale.

Le amministrazioni appellate e la controinteressata resistono, eccependo l’inammissibilità dell’appello per genericità delle censure, per superamento dei limiti dimensionali e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. All’udienza il Collegio avverte le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell’avvenuto superamento dei limiti e trattiene la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’ordine logico delle questioni, assumendo prioritaria la definizione dei profili di rito rispetto al merito. L’eccezione di genericità dell’appello è respinta: l’appellante ha contestato con censure specifiche il percorso argomentativo della sentenza, come richiesto dall’art. 101, comma 1, c.p.a., non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi di primo grado.

Nel merito del rito, il C.G.A.R.S. accoglie invece l’eccezione sul superamento dei limiti dimensionali. Poiché manca un’espressa istanza di autorizzazione preventiva al Presidente e il semplice preambolo dell’atto non integra una richiesta postuma, l’appello è dichiarato inammissibile per le parti eccedenti i 70.000 caratteri, con esame limitato sino alla pagina 53 indicata. Il Collegio interpreta l’art. 13-ter come norma vincolante per il giudice, escludendo che l’omesso esame delle questioni in eccesso possa dipendere da un apprezzamento discrezionale, che genererebbe disparità tra le parti.

Passando al merito, la Corte conferma l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata la deliberazione impugnata revocata in autotutela. Ritiene infondata l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla controinteressata, poiché la preferenza accordata al ricercatore nella concessione del giacimento, ai sensi dell’art. 24 L.R. n. 54/1954, mantiene vivo l’interesse all’annullamento. Gli atti endoprocedimentali non pregiudicano la posizione dell’appellante, essendo il procedimento ancora aperto e oggetto di un nuovo confronto comparativo tra le istanze.

Il Collegio esclude il vizio di disparità di trattamento, non essendo comparabili le posizioni delle due società, e ritiene legittimo il soccorso istruttorio in favore dell’istanza più risalente. La scelta dell’amministrazione, fondata sulla maggiore solidità economica e sull’idoneità tecnica richiesta dall’art. 7 L.R. n. 54/1956, non è manifestamente irragionevole. L’appello è quindi in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese del grado per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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