Morte del difensore della parte costituita e interruzione del processo amministrativo (TAR Molise n. 333 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte del difensore della parte costituita verifica un’causa di interruzione del processo ai sensi dell’art. 79 cod. proc. amm., che richiama l’art. 301 cod. proc. civ.. L’evento determina l’automatica interruzione del giudizio, che deve essere dichiarata dal collegio, senza che rilevi la circostanza che la morte sia intervenuta prima dell’udienza di discussione. La declaratoria di interruzione presuppone la prova documentale dell’evento, acquisita al processo, e comporta la fissazione di un nuovo termine per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio da parte del soggetto legittimato.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 14.04.2023, rilasciato dal Comune di Montenero di Bisaccia, unitamente agli atti presupposti, tra cui l’accertamento di compatibilità paesaggistica della Regione Molise e il parere favorevole vincolante della Soprintendenza. Hanno altresì chiesto l’accertamento della natura abusiva e non sanabile del fabbricato e l’obbligo dell’amministrazione di adottare i provvedimenti repressivi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Si sono costituiti in giudizio la Regione Molise, il Ministero della Cultura e il Comune di Montenero di Bisaccia, mentre i controinteressati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che, in data 26 maggio 2026, le parti ricorrenti hanno depositato documentazione comprovante la morte del difensore costituito nell’interesse del Comune di Montenero di Bisaccia. La circostanza ha determinato l’operatività del meccanismo interruttivo disciplinato dall’art. 79 cod. proc. amm., il quale rinvia espressamente all’art. 301 cod. proc. civ..
La norma processuale civile, richiamata dal codice del processo amministrativo, configura la morte del difensore come evento idoneo a interrompere il processo, in quanto priva la parte dell’assistenza tecnica necessaria per la prosecuzione del giudizio. L’evento, una volta documentato in atti, impone al giudice di dichiarare l’interruzione, senza necessità di valutazioni discrezionali in ordine alla sua rilevanza.
Il tribunale ha pertanto dichiarato l’interruzione del processo, disponendo che il giudizio prosegua solo a seguito di rituale riassunzione o prosecuzione da parte del soggetto legittimato, secondo le ordinarie regole processuali. La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 1 luglio 2026, con dispositivo reso in forma semplificata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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