Rinuncia informale in camera di consiglio vale come sopravvenuta carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 1059 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello manifestata oralmente dal difensore in camera di consiglio, senza procura speciale e senza le formalità di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., non determina l’estinzione del giudizio. Il giudice può tuttavia desumere dal comportamento della parte la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., e dichiarare l’appello improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’improcedibilità resta assorbita la questione di irricevibilità per tardivo deposito, rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. In caso di definizione fondata anche su un’eccezione procedurale officiosa, la compensazione delle spese risponde a giustizia.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da un giudizio definito dal TAR Sicilia con declaratoria di estinzione per mancata corretta riassunzione. I ricorrenti propongono opposizione avverso il decreto decisorio, che il Tribunale rigetta con ordinanza n. 779/2025, rilevando che l’atto di riassunzione non era corredato della prova della notifica all’Amministrazione.

Avverso tale ordinanza i soccombenti propongono appello davanti al C.G.A.R.S. La notifica avviene l’8 ottobre 2025, mentre il deposito presso la segreteria interviene il 27 ottobre. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2025 il Collegio rileva d’ufficio il possibile tardivo deposito del gravame e lo sottopone al contraddittorio, avvisando contestualmente le parti della volontà di definire con sentenza in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ai giudizi di opposizione avverso i decreti che pronunciano l’estinzione o l’improcedibilità. Richiamando l’art. 85, comma 8, cod. proc. amm. e l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., i giudici osservano che tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto al rito ordinario.

Su questa base il termine per il deposito dell’appello si riduce a quindici giorni dalla notifica. Essendo stato il ricorso notificato l’8 ottobre e depositato il 27 ottobre, l’atto è da considerarsi irricevibile. La questione viene però rilevata d’ufficio e correttamente sottoposta al contraddittorio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

Intervenuta la dichiarazione del difensore, che riferisce di aver sentito i propri clienti per le vie brevi, il Collegio si sofferma sulla natura dell’atto. La rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., richiede una dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di mandato speciale, con deposito in segreteria, oppure una dichiarazione resa in udienza e documentata a verbale. Il comma 3 impone inoltre la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.

La dichiarazione resa in camera di consiglio senza apposita procura speciale non rispetta tali formalità e non produce quindi l’estinzione del giudizio. Il giudice può però, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., desumere dall’intero comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

Il Collegio qualifica dunque la manifestazione informale come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. L’appello viene dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anziché irricevibile. La definizione basata anche su un’eccezione procedurale officiosa giustifica la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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