Ottemperanza per il pagamento della card docente: il TAR nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3069 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione ed sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. In tale sede, ove il credito non sia contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente, che non abbia fornito indicazioni sull’andamento della procedura, il giudice accerta l’inottemperanza, assegna un termine per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inutile decorso, nomina sin d’ora un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva in ottemperanza avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che ne aveva accertato il diritto a usufruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità indicate, condannando l’Amministrazione al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione debitrice ed era passata in giudicato, senza che il Ministero provvedesse all’esecuzione spontanea del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, rispetto al titolo esecutivo azionato, risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato che l’Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
L’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha formulato alcuna deduzione circa l’adempimento, né ha offerto indicazioni sullo stato della procedura. Il giudice ha quindi ritenuto il credito non contestato nell’an e nel quantum, configurandosi l’inottemperanza al giudicato.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere integralmente ai pagamenti entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello già spettante per le funzioni istituzionali, trattandosi di dipendente pubblico.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, tenuto conto della natura seriale delle controversie e del non elevato livello di complessità, anche in ragione dei numerosi precedenti conformi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.