Credito d’imposta pubblicità: la sopravvenuta definizione del procedimento rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio (TAR Lazio n. 13034 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento conserva utilità solo fino al momento in cui l’amministrazione non abbia definito il procedimento. La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso che si pronunci sull’istanza del ricorrente determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso avverso il silenzio, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La circostanza che il credito d’imposta sia stato oggetto di pignoramento presso terzi non influisce sull’esito del giudizio, vertendo su questioni relative alla procedura esecutiva estranea al thema decidendum del ricorso avverso il silenzio.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa editoriale, aveva presentato istanza in data 20 febbraio 2026 volta a ottenere la fruizione del credito d’imposta per investimenti pubblicitari relativo all’anno 2022, previsto dall’art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Lamentando l’inerzia dell’amministrazione, la società ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio mantenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione, con nota prot. DIE n. 406 del 3 giugno 2026, aveva nel frattempo provveduto a definire la posizione della società, comunicando all’Agenzia delle Entrate la possibilità di consentire la fruizione del beneficio e chiedendo di abilitare la società alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2022.
Il Tribunale ha ritenuto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, dichiarato anche dalla stessa difesa della società ricorrente. La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso, che ha definito il procedimento, ha infatti comportato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avverso il silenzio.
Il Collegio ha inoltre considerato che le somme eventualmente spettanti alla società erano assoggettate a vincolo derivante da un atto di pignoramento presso terzi del 3 febbraio 2023, la cui estinzione è stata resa nota solo in data 18 maggio 2026. Tale circostanza è stata valutata ai fini della regolazione delle spese, vertendo su una vicenda esecutiva non suscettibile di incidere sulla definizione del giudizio avverso l’inerzia.
Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia e delle origini del ritardo dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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