Ricorso cumulativo contro atti di enti diversi: serve connessione procedimentale (TAR Emilia-Romagna n. 105 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo non è precluso in astratto, ma ha carattere eccezionale. Esso si giustifica soltanto quando tra gli atti impugnati sussista una connessione oggettiva, perché riferibili a un’unica sequenza procedimentale o iscrivibili in una medesima azione amministrativa. La mera identità della vicenda economica sottostante non è sufficiente, se gli atti provengono da enti diversi e non sono legati da rapporto di presupposizione o di collegamento. Il gravame così proposto è inammissibile, non potendo il giudice esaminare congiuntamente censure che, rispetto a ciascun atto, potrebbero operare diversamente.
Il Fatto
La società ricorrente afferma di essere subentrata, in forza di un contratto di affitto d’azienda dell’1 giugno 2020, nella titolarità di più posteggi per il commercio su aree pubbliche già della dante causa, poi destinataria di un’interdittiva antimafia. Il Comune di Riccione, con atto del 31 luglio 2020, ha revocato la concessione dei posteggi e annullato le successive SCIA di subentro. L’Unione dei Comuni Valmarecchia, con atto del 5 agosto 2020, ha archiviato la pratica di subentro relativa a un ulteriore posteggio.
La ricorrente ha impugnato tutti i provvedimenti con un unico ricorso, deducendo violazione dell’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990, illegittima estensione degli effetti dell’interdittiva a un terzo estraneo, omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 della legge n. 241 del 1990 e difetto di motivazione, chiedendo altresì il risarcimento del danno. L’Unione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso cumulativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione processuale, ritenendola meritevole di positivo apprezzamento. Il ricorso in esame è cumulativo: con esso sono impugnati atti adottati da due soggetti diversi, il Comune di Riccione e l’Unione dei Comuni Valmarecchia, non legati da rapporto di presupposizione né di collegamento.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto, ha carattere eccezionale e si giustifica solo in presenza di una connessione oggettiva tra gli atti, riferibili a una stessa e unica sequenza procedimentale o iscrivibili all’interno della medesima azione amministrativa. A sostegno richiama Cons. Stato Sez. VI n. 2481 del 2019, Sez. III n. 5547 del 2015, Sez. IV n. 1617 del 2010, n. 5514 del 2020, Sez. III n. 4569 del 2019 e n. 5141 del 2013.
Nel caso concreto nessuna di tali condizioni è ravvisabile. Gli atti provengono da enti distinti, si collocano in procedimenti autonomi e non risultano riconducibili a un’unica azione amministrativa. Il Collegio rileva inoltre che i motivi di illegittimità non sono in ugual modo riferibili a entrambi i provvedimenti impugnati: alcune censure, come il difetto di motivazione, operano necessariamente in modo differenziato rispetto a ciascun atto.
Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Tribunale dispone la compensazione delle spese del giudizio, avuto riguardo alla particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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