Contributi pubblici: giurisdizione ordinaria sulla riduzione per tardiva rendicontazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 105 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche si fonda sul criterio della causa petendi e sulla natura della situazione soggettiva azionata. Prima della concessione il beneficiario è titolare di un interesse legittimo; dopo la concessione egli è titolare di un diritto soggettivo. La controversia che investe la fase di erogazione del contributo e si fonda sull’inadempimento degli obblighi assunti in sede di concessione — segnatamente la rendicontazione delle spese — appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ciò vale anche quando l’atto sia formalmente qualificato come revoca, decadenza o risoluzione. Resta invece devoluta al giudice amministrativo la sola ipotesi in cui l’amministrazione annulli d’ufficio il provvedimento per vizi di legittimità o lo revochi per originario contrasto con l’interesse pubblico.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva dalla Provincia autonoma di Bolzano un contributo a fondo perduto nell’ambito della legge provinciale n. 14/2006 sulla ricerca e innovazione, pari al 35 per cento delle spese ammesse e a complessivi 77.000,00 euro, con ripartizione dell’importo tra il 2022 e il 2023. Per far fronte a ritardi nell’attuazione del progetto chiedeva lo slittamento di alcune attività dal 2022 al 2023, ottenendolo.

All’atto della liquidazione l’amministrazione riconosceva solo 40.536,32 euro e, a chiusura del progetto, ulteriori 2.832,04 euro, escludendo di fatto la quota riferita alle attività trasferite. La società impugnava allora il decreto di concessione nella parte in cui non riconosceva quella quota, le comunicazioni di liquidazione e gli atti connessi, dolendosi di una riduzione implicita del contributo e invocando i principi di buona amministrazione e di collaborazione procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio la questione di giurisdizione, dopo averne dato avviso alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il dato dirimente è la qualificazione dell’atto impugnato: la Provincia contesta alla beneficiaria di non aver rendicontato entro il termine tutte le attività assegnate al 2022, e su questo solo presupposto ha ridotto l’importo liquidato. Si tratta dunque di riduzione di un contributo già concesso, collocata in una fase successiva alla concessione.

Richiamando il criterio dell’art. 103, primo comma, Cost., il TAR ricorda che il riparto segue la natura della situazione soggettiva dedotta. Il precedente della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 29.01.2014 è invocato a sostegno della distinzione tra fase autorizzatoria e fase esecutiva del rapporto di sovvenzione: nella seconda il privato è titolare di un diritto soggettivo pieno, tutelabile davanti al giudice ordinario.

Lo stesso principio è desunto dalla Cassazione, Sezioni Unite, n. 16457 del 30.07.2020, richiamata insieme ad altre pronunce, secondo cui la tutela torna davanti al giudice amministrativo solo quando l’amministrazione abbia esercitato poteri di autotutela, annullando l’atto per vizi di legittimità o revocandolo per contrasto originario con l’interesse pubblico. Nella specie nulla di tutto ciò: la contestazione riguarda l’inadempimento degli obblighi di rendicontazione.

Il Collegio precisa che la clausola della legge provinciale n. 1/2002 sul bilancio e la contabilità, nonché le disposizioni dell’art. 26 del BLR n. 397/2018, non spostano il riparto, perché non attribuiscono all’amministrazione alcun potere di autotutela. Analogamente irrilevanti sono le indicazioni contenute nella sussistenza dei termini di impugnazione: la loro presenza non sana il difetto di giurisdizione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla irrevocabilità della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *