Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 3352 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112 e seguenti cod. proc. amm., il creditore della pubblica amministrazione può ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto un proprio diritto. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, le sole spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, non quelle relative a strumenti esecutivi diversi liberamente scelti dal creditore.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con la quale l’Amministrazione era stata condannata ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con emissione del relativo buono di importo pari a 500,00 euro per ciascun anno.
La ricorrente ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita, nonostante la notifica della pronuncia in forma esecutiva, ed ha esibito la certificazione del passaggio in giudicato. Ha chiesto, in via principale, l’ordine di esecuzione e, in aggiunta, la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con mero atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. Determinante è risultata la mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione resistente, delle circostanze addotte e documentate dalla ricorrente, con particolare riferimento all’inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario.
Il Tribunale ha fondato la decisione sulla scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Da tale scadenza ha tratto il presupposto per l’esperimento del rimedio giudiziale.
In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della pronuncia, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della sentenza azionata, ponendo in essere ogni adempimento necessario. Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha poi precisato la disciplina delle spese successive alla sentenza azionata. In sede di ottemperanza è riconosciuto l’obbligo di corresponsione, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, delle sole spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, in quanto trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’ottemperanza, quali quelle di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi è imputabile alla libera scelta del creditore.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, oltre alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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