Ottemperanza per Carta Docente: accolta con commissario ad acta, respinta l’astreinte (TAR Sardegna n. 403 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla Carta Elettronica del docente costituisce titolo esecutivo idoneo, essendo sufficiente il passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la sua esecuzione. La nomina del commissario ad acta, disposta sin da ora per il caso di persistente inottemperanza, costituisce ragione idonea, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per respingere la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, anche in considerazione delle “altre ragioni ostative” rappresentate dalla complessità del procedimento di attivazione della Carta e dalla natura del beneficio, non configurandosi quale mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero all’erogazione. Tale pronuncia, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, verificando l’avvenuta notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, concedendo allo stesso un termine per l’esecuzione. Ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso e che, trattandosi di dipendente pubblico, non spetta alcun compenso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il Collegio l’ha respinta, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 circa l’autonoma valutabilità delle “altre ragioni ostative”. Ha motivato il rigetto in ragione della nomina del commissario ad acta e della complessità del procedimento di attivazione della Carta, coinvolgente una pluralità di soggetti, nonché della natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento.
Infine, le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, ma liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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