Casa famiglia per adulti inidonea ad ospitare anziani non autosufficienti (TAR Sardegna n. 105 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Casa Famiglia per Adulti, disciplinata dalle linee guida regionali, non è idonea ad accogliere persone anziane, né autosufficienti né parzialmente autosufficienti, poiché l’ordinamento regionale riserva agli anziani specifiche e autonome tipologie strutturali (Comunità Alloggio per Anziani e Residenze Comunitarie Diffuse per anziani) e demanda l’assistenza sanitaria degli anziani non autosufficienti esclusivamente alle RSA. L’assenza di un limite anagrafico espresso nella disciplina della Casa Famiglia per Adulti non equivale ad ammissibilità dell’accoglienza di anziani, dovendosi interpretare la norma in senso letterale e sistematico. Il verbale di ispezione redatto da pubblici ufficiali, con l’ausilio del personale sanitario, costituisce atto pubblico con valore di prova legale fino a querela di falso e non può essere superato dalle certificazioni dei medici di famiglia prodotte dalla parte. L’ordinanza contingibile e urgente sindacale che disponga il trasferimento degli ospiti in strutture idonee resiste alle censure di eccesso di potere quando si fondi su un parere sanitario negativo e su un accertamento ispettivo non contestato.
Il Fatto
La ricorrente gestiva una struttura qualificata come Casa Famiglia per Adulti, avviata previa comunicazione SUAPE e sulla base del parere favorevole dell’ATS Sardegna, che aveva posto condizioni in ordine al numero massimo di ospiti, all’indicazione dei gestori e all’esclusione di un locale privo di superficie finestrata.
A seguito di ispezione dei Carabinieri del N.A.S., con l’ausilio del personale sanitario, veniva rilevata la presenza di tre ospiti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Su tali basi, e richiamando un precedente parere negativo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il Sindaco adottava un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, disponendo il trasferimento delle ospiti verso idonee strutture socio-assistenziali. La ricorrente impugnava l’atto, senza ottenere la tutela cautelare né in sede monocratica né in sede collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso, richiamando integralmente le valutazioni già espresse in sede cautelare, rispetto alle quali la parte non ha svolto ulteriori difese né prodotto nuova documentazione.
Il nucleo argomentativo concerne la corretta lettura delle linee guida regionali. La tesi della ricorrente — secondo cui l’assenza di un riferimento all’età anagrafica nella disciplina della Casa Famiglia per Adulti consentirebbe di ospitare anziani — è dichiarata destituita di fondamento. Il giudice rileva che le linee guida disciplinano espressamente e autonomamente le strutture destinate agli anziani, con la conseguenza che l’interpretazione letterale e sistematica esclude l’accoglienza di anziani nella Casa Famiglia per Adulti.
Il Tribunale aggiunge che in tali strutture per anziani non possono essere accolti neppure gli anziani non autosufficienti, i quali trovano collocazione esclusivamente nelle RSA, uniche strutture abilitate a svolgere compiti di assistenza sanitaria. L’eccezione del Comune sul punto non risulta contestata.
Quanto alla condizione effettiva degli ospiti, il Collegio osserva che il parere negativo dell’ATS era già antecedente alla pratica SUAPE e che su di esso la ricorrente si era determinata ad avviare una Casa Famiglia per Adulti, mentre il parere favorevole riguardava tale sola tipologia. Il verbale ispettivo dei Carabinieri e del personale sanitario, in quanto atto pubblico con valore di prova legale fino a querela di falso, non può essere superato dalle certificazioni dei medici di famiglia depositate in giudizio.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
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