Clausola di anomalia limitata al ribasso del costo della manodopera: illegittimità e obbligo di verifica (TAR Lombardia n. 4111 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione degli artt. 108 e 110 d.lgs. n. 36/2023 e per manifesta irragionevolezza, la clausura della lex specialis che limiti l’attivazione della verifica di anomalia alla sola ipotesi di ribasso del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante. Tale previsione svuota la funzione del subprocedimento, che deve accertare la complessiva sostenibilità e affidabilità dell’offerta, e risulta tanto più illogica negli appalti misti in cui il costo del personale ha incidenza marginale e non copre tutte le prestazioni oggetto del contratto. L’obbligo di indicare i costi della manodopera ai sensi dell’art. 108, comma 9, cod. contratti grava comunque sull’operatore in forza di norma imperativa eterointegrabile, comprendendo anche il personale impiegato nei lavori, senza che possa essere differito a fase successiva all’aggiudicazione. Ove la verifica non sia stata svolta, il giudice non può pronunciarsi sull’esclusione per violazione dei minimi salariali, essendo tale potere non ancora esercitato.
Il Fatto
Una società, terza classificata e aggiudicataria uscente, ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura ristretta per l’affidamento di un contratto misto di fornitura, servizi e lavori per la gestione delle centrali di sterilizzazione di due ospedali. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità dell’art. 22 della lettera d’invito, che considerava anormalmente basse solo le offerte con ribasso del costo della manodopera, e la mancata sottoposizione a verifica di anomalia delle offerte delle prime due classificate, che avevano omesso di quotare i costi del personale addetto alle opere edili e impiantistiche. Ha altresì impugnato il verbale con cui il RUP aveva ritenuto idonee le misure di self cleaning adottate dall’aggiudicataria a seguito di un procedimento penale. Si è costituita l’aggiudicataria, proponendo anche ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni di inammissibilità, ritenendo la terza classificata legittimata ad agire, anche avverso l’offerta della seconda, in presenza di puntuali profili di illegittimità e atteso che l’annullamento dell’intera procedura rende superflua la prova di resistenza.
Nel merito, ha ritenuto fondata la censura sull’art. 22 della lettera d’invito. La clausola, condizionando la verifica di anomalia al solo ribasso del costo della manodopera, contrasta con la disciplina codicistica che impone una valutazione complessiva della congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta. Il suo carattere illogico emerge negli appalti a bassa intensità di manodopera, dove l’importo stimato – limitato alla sola prestazione principale – non rappresenta il totale dei costi del personale e consente di eludere agevolmente il controllo. Il Collegio ha inoltre statuito che l’obbligo di dichiarare i costi della manodopera ex art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 grava direttamente sugli operatori, includendo il personale per i lavori, e non può essere rinviato alla fase esecutiva. La mancata indicazione di tali costi da parte delle prime due classificate imponeva comunque l’attivazione del subprocedimento. L’accoglimento ha reso assorbite le censure sull’anomalia e ha determinato l’illegittimità dell’aggiudicazione, con obbligo per la stazione appaltante di rinnovare la verifica, restando precluso al giudice pronunciarsi sull’esclusione ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
La Corte ha, invece, respinto il ricorso incidentale, escludendo l’ambiguità della lex specialis e ritenendo non provata l’anomalia dell’offerta della ricorrente principale. Ha giudicato infondate le censure sul differimento del termine per il sopralluogo, coerente con il favor partecipationis, e quelle sulla certificazione dei dispositivi medici, per cui la dichiarazione di impegno era idonea. Ha dichiarato inammissibili le contestazioni sui punteggi, in quanto rivolte a sindacare la discrezionalità tecnica della commissione.
Ha, infine, accolto il quinto ricorso per motivi aggiunti, annullando il verbale del RUP del 18.2.2026 per difetto di istruttoria: la valutazione positiva dei requisiti di ordine generale si fondava su una comunicazione dell’aggiudicataria incompleta, che ometteva le misure cautelari personali adottate a carico dei vertici, impedendo un giudizio consapevole sull’affidabilità dell’operatore.
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Nota della Redazione
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